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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 21/05/2020, n. 11
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Titolo I - Ambito istituzionale |
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Art. 2 - (Modifiche agli articoli 3 e 32 della l.r. 1/2012)1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 3 dopo la parola 'trasparenza,' è inserita la seguente: 'efficacia,'; b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente: '2 bis. La valutazione dell'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa è effettuata mediante indicatori predeterminati sulla base di obiettivi individuati.'; |
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Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della L.R. 22/20091. All'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) è aggiunto il seguente comma: |
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Art. 4 - (Modifiche agli articoli 51, 52 bis, 52 ter e 53 della l.r. 7/2012)1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente: 'Digitalizzazione delle comunicazioni e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni'; b) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente: '1. Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adott |
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Titolo II - Ambito economico |
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Art. 5 - (Modifiche agli articoli 3, 22 bis e 22 ter della l.r. 86/1983)1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 2 bis, le parole 'entro il 30 aprile di ogni anno' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo, in relazione all |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - (Modifiche agli articoli 151, 152, 155, 156, 158 e 163 della l.r. 31/2008 e abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 4/2020)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 151, dopo le parole 'per il consumo sul posto' sono inserite le seguenti: 'o anche in modalità d'asporto e di consegna a domicilio'; b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 151, dopo le parole 'strutture aziendali' sono inserite le seguenti: 'o nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione'; c) alla lettera a) del |
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Art. 8 - (Modifica all’articolo 47 della l.r. 26/1993)1. Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la |
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Art. 9 - (Modifica all’articolo 6 della l.r. 11/2014)1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impres |
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Art. 10 - (Modifica all’articolo 88 della l.r. 6/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo un |
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Art. 11 - (Integrazione dell’articolo 84 della l.r. 27/2015)1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attra |
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Art. 12 - (Fondo per l'anticipazione sociale)1. Nell'ambito delle azioni di sostegno previste all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), alla missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 è istituito il 'Fondo per |
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Titolo III - Ambito territoriale |
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Art. 13 - (Nuove disposizioni per la regolarizzazione di opere e occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale. Modifiche agli articoli 9 e 13 della l.r. 4/2016)1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 9 le parole 'da applicare per il reticolo principale e minore' sono sostituite dalle seguenti: 'da applicare, anche con facoltà di differenziare a seconda della tipologia di reticolo, per il reticolo principale e minore'; b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 le parole 'entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 dicembre 2023'; |
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Art. 14 - (Modifica agli articoli 42 e 60 della l.r. 6/2012)1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il c |
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Art. 15 - (Introduzione dell’articolo 19 bis alla l.r. 9/2001)1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica: a) dopo l'articolo 19 inserito il seguente: |
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Art. 16 - (Modifica all’articolo 4 della l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per |
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Art. 17 - (Disposizioni sulle competenze amministrative della Regione, delle Province e della Città metropolitana in materia di rifiuti. Modifiche agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003 e inserimento dell’articolo 17.1 nella l.r. 26/2003)1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) , sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 16 le parole 'dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 197 del d.lgs. 152/2006'; b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'articoli 208, 209 e 210' sono sostituite dalle seguenti: 'articoli 208 e 209'; c) dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono aggiunte le seguenti: 'b ter) l'approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusion |
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Art. 18 - (Modifica all’articolo 8, comma 2, della l.r. 24/2006)1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica: a) al comma 2 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
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Art. 19 - (Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/2006. Inserimento del comma 2 quater)1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica: |
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Art. 20 - (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle AIA a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT)1. N1 Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di modifiche che implichino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 bis del |
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Art. 21 - (Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di controllo in materia di autorizzazione unica ambientale)1. Al fine di favorire il coordinamento e la semplificazione delle attività di controllo degli enti e dei soggetti competenti in materia ambientale, l |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 13/2001)1. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in m |
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Titolo IV - Ambito socio-sanitario |
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Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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