2. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 R (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 5 è soppresso;
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:
‘2. La Giunta regionale destina le risorse del fondo regionale per la montagna alle zone omogenee di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali). A tal fine, ogni comunità montana presenta per il proprio territorio un programma integrato di sviluppo locale (PISL), ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), di durata triennale, denominato PISL Montagna, ed è soggetto responsabile ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
3. I progetti compresi nella proposta di PISL Montagna sono individuati sulla base di processi di partenariato locale ai sensi dell’articolo 13 del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo