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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 31/03/2008, n. 10
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Art. 1 (Finalità)1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione disciplina con la presente legge la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora |
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Art. 2 (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) 'piccola fauna': l'insieme di tutte le specie animali autoctone della Lombardia con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci; b) 'flora spontanea': l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite e Licheni) della Lomb |
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Art. 3 (Conservazione degli invertebrati)1. La Regione individua ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) le comunità di invertebrati minacciate di estinzione o comunque a rischio di rarefazione e le tutela vietando l'alterazione e la distruzione dei loro habitat. 2. La Regione tutela le specie di invertebrati comprese nell'elenco di cui al comma 1, indicate come rare o mi |
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Art. 4 (Conservazione di anfibi e rettili)1. Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, sono vietate la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo, delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Sono consentiti prelievi di anfibi e rettili a tutti gli stadi di sviluppo a scopi scientifici, di conservazione o per particolari iniziative di sensibilizzazione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca, di conservazione o di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 8. 2. Dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di rane. Nel restante periodo dell'anno è consentita |
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Art. 5 (Conservazione e gestione della vegetazione ai fini faunistici)1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati. 2. Sono consentiti interventi di sfalcio e pascolo per l'utilizzo tradizionale di prati e pascoli ovvero comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, per permettere il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica. 3. Sono consentiti gli interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna, nel rispetto delle specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e a raccolta regolamentata, di cui agli appositi elenchi approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c). 4. Sono ammess |
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Art. 6 (Flora spontanea protetta, elenchi floristici e piante officinali)1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme delle specie di cui al comma 3, suddivise in specie a protezione rigorosa, di cui è vietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata. 2. È consentita la raccolta delle specie: Vaccinium myrtillus (mirtillo nero), Vaccinium vitis idaea (mirtillo rosso) con le limitazioni di cui all'articolo 7. 3. La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, con propria deliberazione appro |
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Art. 7 (Raccolta regolamentata)1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è ammessa con le limitazioni indicate ai commi 2 e 3. 2. Per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore e nel rispetto dell'articolo 9, comma 1, possono essere raccolti fino a sei esem |
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Art. 8 (Raccolta a fini scientifici e didattici)1. Gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, le scuole pubbliche e private ed i tecnici coinvolti in specifiche operazioni di censimento, monitoraggio dell'ambiente naturale e coordinate iniziative di sensibilizzazione, possono procedere a raccolte anche in deroga agli articoli 1, 3, 6 |
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Art. 9 (Divieto di danneggiamento)1. Sono vietati l'estirpazione, il danneggiamento o la raccolta a fini di commercializzazione della cotica erbosa, di radici, bulbi, |
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Art. 10 (Introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi)1. Sul territorio della Regione è vietato rilasciare individui di qualsiasi specie di invertebrati, anfibi, rettili non autoctoni. È fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge. 2. È parimenti vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone negli ambienti naturali. |
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Art. 11 (Ricerche, educazione ambientale, formazione)1. La Regione e gli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9, promuovono attività di studio e ricerca in collaborazione con gli istituti scientifici e di ricerca, legalmente riconosciuti come tali, finalizzate alla: |
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Art. 12 (Tutela e promozione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui all'articolo 7 della legge 10/2013) |
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Art. 13 (Sanzioni)1. L'inosservanza delle disposizioni dirette a evitare la compromissione degli habitat di cui all'articolo 3, comma 1, articolo 4, commi 5 e 6, articolo 5, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.000,00 euro con obbligo di ripristino dell'habitat alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile. |
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Art. 14 (Vigilanza)1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dagli enti di cui all'articolo 5, comma 9, tramite le guardie dei parchi regionali e naturali, le guardie boschive comunali, la polizia locale, le guardie ecologiche |
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Art. 15 (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalle attività di salvaguardia della piccola fauna e della flora, di tutela delle specie, delle popolazioni e degli individui, di protezione dei relativi habitat, di attuazione di specifici programmi di conservazione e di riduzione dei fattori di alterazione ambientale, di cui all'articolo 1, nonché al censimento e alla tutela degli alberi monumentali di cui all'articolo 12, si provvede con gli sta |
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Art. 16 (Abrogazioni e norma transitoria)1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica), fatti salvi gli articoli 24-bis, 24-ter e 25 bis; b) legge regionale 22 maggio 1987, n. 18 (Modifica dell'art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) della l.r. 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica)); |
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