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Deliberaz. C.R. Lombardia 08/11/2011, n. IX/280

Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti.
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Premessa


IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA


Viste:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia dì gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

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Allegato A - Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti
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Contenuti ed obiettivi:
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1. Premessa

Nel corso degli ultimi anni, dopo l’approvazione del vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti di cui alla dgr 220 del 27 giugno 2005, sono intervenute significative novità a tutti i livelli: legislativo, tecnologico, socio-economico. A partire dall’anno 2009, dopo un assestamento nella crescita della produzione totale di rifiuti che ha caratterizzato gli anni precedenti, si è evidenziata una decrescita dei quantitativi prodotti.

Nel passato recente la lungimiranza delle scelte «pianificatorie» previste ed attuate ha consentito di superare la fase di dipendenza dalla disponibilità di discariche per il rifiuto indifferenziato, tipica degli anni ’90 e successivamente con l’instaurarsi ed il progredire in miglioramento della raccolta differenziata di qualità si sono creati i presupposti per affrontare oggi nuove sfide e diverse modalità di approccio che caratterizzeranno la nuova fase di pianificazione in argomento.

Secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie che si sono

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2. La programmazione dei rifiuti urbani
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2.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L’articolo 199 del d.lgs. 152/2006, R prevede che le Regioni debbano adeguare entro il 12 dicembre 2013 la loro pianificazione in tema di gestione dei rifiuti ai nuovi disposti statali.

La Regione Lombardia ha approvato con dgr 220/2005 il proprio Programma Regionale Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) ai sensi della l.r. 26/2003 e dell’allora vigente d.lgs 22/1997. Il P.R.G.R. di durata decennale risulta sottoposto a revisione ogni cinque anni.

I numerosi aggiornamenti normativi intercorsi ai vari livelli istituzionali fanno sì che quello che la Regione sta predisponendo sia a tutti gli effetti un nuovo strumento di pianificazione.

A livello comunitario è stata emanata la Direttiva 2008/98/CE basata sull’obiettivo di rafforzare le prescrizioni precedenti e di imprimere una nuova spinta verso la cosiddetta «società del riciclaggio». La vera novità della soprarichiamata Direttiva è che viene stabilito chiaramente un ordine di priorità tra le forme di gestione del rifiuto secondo le seguenti casistiche: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (esempio il recupero di energia) e infine smaltimento.

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2.2 STATO DI FATTO SULLA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

La produzione dei rifiuti è correlabile alla congiuntura economica che si riflette sui comportamenti dei cittadini anche riguardo la produzione dei rifiuti. E’ interessante notare come nel 2009 la spesa media per famiglia, per generi alimentari, sia diminuita del 3% rispetto all’anno precedente e riflettere in parallelo su come la produzione totale di rifiuti urbani sia scesa con un decremento analogo.

La crisi economica del 2009 ha sicuramente influito, anche a livello di sensibilizzazione del cittadino, nel rendere più concreti e tangibili i messaggi di attenzione agli sprechi e alla limitazione nell’acquisto di prodotti che diventano rifiuti dopo breve tempo, ciò comportando il decremento sopramenzionato. Ad esempio di tali correlazioni si porta l&rs

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2.3 GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2.3.1 Contenuti del programma

Per quanto riguarda i contenuti, il P.R.G.R. seguirà i dettami dell’art. 199 del d.lgs 152/2006, che precisa sia i contenuti necessari sia quelli facoltativi. In sintesi quelli obbligatori risultano:

- Analisi dei flussi di rifiuti e valutazione dei destini extraregionali previsti;

- Fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale;

- Analisi dei sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti esistenti, con l’individuazione delle modifiche necessarie, dei criteri localizzativi e della capacità necessaria per gli impianti di smaltimento e grandi impianti di recupero, il tutto con la logica del principio di prossimità;

- Criteri di riferimento per l’individuazione dei siti;

- Stima dei costi della gestione;

- Identificazione delle azioni volte a favorire la riduzione (specifico programma) e il recupero dei rifiuti, la regionalizzazione della raccolta;

- Il programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica;

- Ai sensi dell’art. 225 comma 6 del d.lgs 152/2006, specifiche previsioni per la gestione e prevenzione dei rifiuti da imballaggio.

I contenuti facoltativi sono:

- Aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

- Valutazione di strumenti incentivanti o di altro tipo;

- Campagne di sensibilizzazione.

Costituisce invece parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano per la bonifica delle aree inquinate.


2.3.2 Riduzione della produzione di rifiuti

La Regione Lombardia si è dotata a partire dal 2009 del Piano di Azione per la Riduzione dei Rifiuti (P.A.R.R.) quale strumento articolato in misure, azioni, target ed indicatori e divenuto caposaldo sia come strumento di governance, sia come nucleo di condensazione di azioni concrete che sono state attuate sul territorio.

La Regione elaborerà, nell’ambito del P.R.G.R., come previsto dall’art. 199 del d.lgs 152/2006, uno specifico programma di prevenzione della produzione dei rifiuti recante le misure di prevenzione esistenti e quelle da intraprendere quali ulteriori misure adeguate; esso dovrà fissare anche gli obiettivi di prevenzione e gli strumenti per il suo monitoraggio. L’obiettivo sarà quindi quello di trasforma

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2.4 STRUMENTI A SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE DEL P.R.G.R.

Al fine di rendere il Programma pienamente attuabile ai diversi livelli istituzionali e territoriali è opportuno che esso sia accompagnato da un pacchetto di strumenti attuativi.

Come prevede il art. 199 del d.lgs 152/2006, il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti dovrà comprendere «…le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni in materia di rifiuti». In quest’ottica si collocano, da un lato, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del P.R.G.R. che individuerà, descriverà e valuterà i potenziali impatti significativi che l’attuazione di quanto previsto a livello programmatico potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che potranno essere adottate in considerazione degli obiettivi e, dall’altro, le iniziative volte a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino.

Gli strumenti da mettere in atto saranno di diversa natura, quali:

- economico-finanziari: definizione delle azioni atte a finanziare le migliori azioni regionali e locali coerenti con gli obiettivi del Piano. Si dovrà ricorrere a strumenti di fin

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3. La gestione dei rifiuti speciali

La gestione dei flussi di rifiuti speciali non è soggetta al principio di autosufficienza di smaltimento all’int

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3.1 II CONTESTO DI RIFERIMENTO: NORMATIVE PARTICOLARI

La Lombardia, da sola, produce circa il 20% dei rifiuti speciali non pericolosi e il 30% di quelli pericolosi su scala nazionale. La produzione totale di rifiuti speciali (inclusi rifiuti da costruzione e demolizione e la stima degli speciali non conteggiati nel MUD, fonte ISPRA) della Lombardia si attesta oltre i 22,5 milioni di tonnellate segnando una notevole distanza dalla situazione delle altre Regioni; si ricorda che i rifiuti

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3.2 OBIETTIVI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Il documento di programmazione per la gestione dei rifiuti speciali dovrà avere come obiettivi principali la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti speciali prodotti, nonché la verifica della compatibilità ambientale degli impianti adibiti al trattamento dei rifiuti. A tal fine dovrà essere

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3.3 FOCUS SU PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

3.3.1 PCB (Policlorobifenili)

Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 209/1999, vige l’obbligo di decontaminazione e smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB (policlorobifenili), secondo varie scadenze temporali, con riferimento alle definizioni di cui all’art. 2 dello stesso d.lgs. In particolare:

- volume >5dmc e percentuale di PCB>0,05%: entro 31 dicembre 2009 (art. 5, comma 2, modificato dall’art. 18 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

- volume >5dmc e percentuale di PCB compresa tra 0,05% e 0,005%: entro fine vita operativa (art. 5, commi 3 e 4)

- volume <=5dmc e percentuale di PCB>0,005% (cd piccole apparecchiature, non soggette ad inventario, ai sensi dell’art. 3) e i PCB usati (oli contaminati da PCB): entro 31 dicembre 2005 (art. 5, comma 1)

Verrà aggiornato il «Programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB», approvato con delibera del Consiglio regionale n. 993 del 6 aprile 2004, sulla base delle informazioni aggiornate disponibili.


3.3.2 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

Il Piano Regionale Amianto (PRAL, l.r. 17/2003, dgr 1526/2005) aveva come obiettivo la rimozione dell’amianto sull’intero territorio regionale entro il 2015, prevedendo il censimento dell’amianto presente negli edifici (ASL, in collaborazione con Comuni e Province), la sua rimozione a carico dei proprietari e lo smaltimento in impianti autorizzati. Si stima che in Lombardia siano ancora in opera almeno 2,8-3,5 milioni di m3 di coperture in cemento-amianto (corrispondenti a circa 100 km2 di superficie a tetto). Attualmente in Regione Lombardia non vi sono disponibilità impiantistiche sufficienti a ritirare tali tipologie di rifiuti che vengono esportate all’estero.

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4. Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
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4.1 PREMESSE

Per «Bonifica» si intende l’insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio(1). L’ob

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4.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

4.2.1 Riferimenti normativi nazionali

Le azioni per la bonifica delle aree inquinate sono state introdotte nel sistema normativo italiano con l’art. 5 della Legge 441/1987 «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti», che, pur non prevedendo una definizione del concetto di area inquinata e non fornendo indicazioni sui criteri di valutazione del rischio, ha stabilito che le Regioni approvassero il Piano per la bonifica delle aree inquinate individuando:

a) l’ordine di priorità degli interventi;

b) i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

c) i soggetti cui compete l’intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d) le modalità per l’intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e) la stima degli oneri finanziari;

f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell’ambiente.

Il successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 maggio 1989 «Criteri e linee guida per l’elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica....» ha fissato le modalità di predisposizione dei piani regionali di bonifica delle aree inquinate, indicando l’articolazione del piano di bonifica e dei progetti operativi di risanamento.

I piani dovevano essere svilup

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4.3 STATO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI

L’analisi del contesto territoriale è stata effettuata a partire dalle informazioni raccolte nell’Anagrafe dei siti da bonificare, tenuto da Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 251 del d.lgs 152/2006 e nella Banca Dati «SISCO» di ARPA Lombardia.

Tali banche dati comprendono l’elenco dei siti sottoposti a procedimenti di bonifica avviati sul territorio lombardo, con informazioni relative sia all’iter procedurale che agli aspetti tecnici (tipologia della contaminazione, interventi di messa in sicurezza di emergenza attivati, tecnologie di bonifica previste).

Entrambi i sistemi informativi sono in fase di implementazione e aggiornamento, anche al fine di

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4.4 OBIETTIVI PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

L’obiettivo primario dell’attività regionale in materia di bonifica dei siti contaminati è l’individuazione delle principali criticità presenti sul territorio lombardo e il conseguente risanamento delle stesse sia attraverso la promozione di interventi privati che ricorrendo a finanziamenti pubblici in sostituzione e in danno ai soggetti inadempienti.

Tale obiettivo generale è declinato nelle seguenti finalità.


4.4.1 Definizione delle priorità di intervento e pianificazione economico-finanziaria

Dalle informazioni disponibili nell’Anagrafe e in SISCO e procedendo a un confronto con gli enti locali, verrà definita la priorità di intervento per i siti contaminati, basata su una valutazione «qualitativa» del potenziale rischio ambientale e sanitario connesso.

A seguito della definizione delle priorità di intervento, qualora non proceda il soggetto responsabile o altro soggetto terzo interessato, saranno previste le modalità di finanziamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.

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4.5 STRUMENTI A SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE

Strumenti che dovranno essere attuati per garantire il raggiungimento degli obiettivi di Piano sopra descritti:

- sviluppo e gestione di strumenti conoscitivi organici

Lo strumento dovrà integrare le informazioni di tipo amministrativo con quelle più propriamente tecniche relative ai siti contaminati.

La gestione informatica dei procedimenti in atto, con l’aggiornamento a carico dei responsabili dei procedimenti, costituisce la base conoscitiva da cui avviare le politiche di bonifica e i monitoraggi della aree contaminate.

- attività di legislazione e regolamentazione / linee guida.

Lo sviluppo dell’attività di proposta normativa, regolamentare e di definizione di linee guida in materia di bonifiche, sarà attuata attraverso il coordinamento di un tavolo permanente di confronto con Province, enti tecnici e di controllo e Comuni.

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5. Il monitoraggio delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi

Per quanto riguarda il monitoraggio della produzione e del destino dei rifiuti, la Regione Lombardia si è mossa con notevole anticipo rispetto alla legislazione nazionale: con l’introduzione dell’applicativo CGR-WEB (database georeferenziato di tutti gli impianti rifiuti autorizzati) e il monitoraggio costante, in tempo reale, dei flussi di rifiuti sarà possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero fissati. In particolare, l’emanazione della dgr 10619 del 25 novembre 2009 che sancisce l’obbligo per tutti gli impianti di compilare la scheda ORSO (Osservatorio rifiuti sovra regionale) con cadenza trimestrale per i dati di input ed output, ed annuale per le informazioni riassuntive, ha fatto sì che sia ora disponibile una database aggiornato in tempo reale con una serie di informazioni utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano

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