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Regolam. R. Lombardia 15/06/2012, n. 2

Attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 20/07/2016, n. 6
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Capo I - Disposizioni introduttive
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

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Capo II - Intervento sostitutivo
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Art. 2 - (Disposizioni procedurali)

1. Il comune, ricevuta la comunicazione di avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di seguito denominate CSC, con ordinanza:

a) ingiunge al responsabile dell’inquinamento di provvedere, nel rispetto dell’art. 242, commi 3, 4 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R “Norme in materia ambientale”:

1) alla presentazione del piano della caratterizzazione del sito interessato dal superamento delle CSC e alla sua esecuzione;

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Art. 3 - (Piano della caratterizzazione. Analisi di rischio. Progetto operativo di bonifica)

1. Il comune, redatto il piano della caratterizzazione, lo approva secondo le procedure di cui al comma 3 dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006.

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Art. 4 - (Bonifica e valorizzazione urbanistica)

1. Per favorire l’iniziativa dei soggetti privati, di cui al comma 2 dell’art. 21 della l.r. 26/2003, interessati alla realizzazione degli interventi di bonifica e di riqualificazione territoriale, il comune adotta le procedure indicate nei successivi art

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Art. 5 - (Progetto preliminare e procedura di esproprio)

1. Il comune redige, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006, il progetto preliminare di bonifica di cui all’art. 93, comma 3, del d.lgs. 163/2006, secondo criteri progettuali determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’emanazione del presente regolamento, al fine di definire i contenuti dell

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Art. 6 - (Procedura ad evidenza pubblica)

1. Il comune procede ad esperire la procedura ad evidenza pubblica di cui all’art. 21, comma 2, della l.r. 26/2003, per l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica, secondo le norme previste dal d.lgs. 163/2006.

2. I documenti relativi alla procedura ad evidenza pubblica, oltre agli elementi previsti dalle leggi in materia, devono indicare:

a) gli obiettivi di bonifica, sviluppo, miglioramento e recupero dell’area, indicando i limiti e le condizioni per favorire la sostenibilità ambientale ed economica dell’intervento;

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Art. 7 - (Approvazione ed esecuzione degli interventi)

1. Il comune, esperita la procedura di affidamento e individuato il soggetto affidatario, procede ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 e approva il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, unitamente al documento di analisi di rischio e al progetto di riqualificazion

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Art. 8 - (Intervento pubblico)

1. In caso di esperimento infruttuoso della procedura di cui al comma 2 dell’ar

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Capo III - Finanziamento pubblico


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Art. 9 - (Oggetto e misura del finanziamento regionale)

1. Ai fini di concorrere all’attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate, la Regione può concedere, alle condizioni di cui all’art.10 e per gli interventi di cui al presente articolo, contributi a favore dei comuni che provvedono d’ufficio a realizzare le operazioni previste dall’art. 242 del d.lgs. 152/2006.

2. Sono oggetto di finanziamento, in presenza delle condizioni di cui all’art. 250 del d.lgs. 152/2006:

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Art. 10 - (Soggetti ammessi a finanziamento)

1. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti contaminati di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), secondo le priorità stabilite dai requ

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Art. 11 - (Programmazione finanziaria)

1. La concessione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione, da parte della Giunta regionale, della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilità del bilancio di previsione per l&rsqu

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Art. 12 - (Istanza e documentazione amministrativa)

1. L’istanza per ottenere il finanziamento degli interventi e delle attività di cui all’art.9, comma 2, è indirizzata alla competente Direzione Generale della Giunta regionale e deve indicare la motivazione della richiesta di finanziamento, l’importo da ammettere a finanziamento comprensivo di IVA, nonché le ragioni dell’impossibilità per il comune di fare fronte, con propri fondi, alle spese necessarie.

2. In caso di istanza non completa della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione chiede al comune l’integrazione della documentazione, indicando il termine entro il quale l’integrazione deve avvenire, a pena di decadenza.

3. Gli uffici regionali possono, in fase istruttoria, richiedere all’amministrazione comunale ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in relazione all’ammissibilità a finanziamento dell’istanza pervenuta.

4. L’istanza di finanziamento deve essere corredata:

a) dall’ordinanza di cui all’art. 2, comma 1

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Art. 13 - (Documentazione progettuale)

1. Per l’ammissione al finanziamento degli interventi e delle attività di cui all’art. 9, comma 2, l’istanza di finanziamento deve essere, altresì, cor

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Art. 14 - (Spese non ammesse a finanziamento)

1. Non sono ammesse a finanziamento:

a) le spese relative a rimozione, avvio a recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, effettuate ai fini dell’accertamento del superamento o del pericolo concret

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Art. 15 - (Modalità di erogazione dei finanziamenti)

1. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l’esecuzione di quanto disposto all’art. 9, comma 2, sono assunti, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, dal dirigente dell’unità organizzativa regionale competente, secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11.

2. L’erogazione delle somme impegnate per l’esecuzione degli interventi è disposta secondo le procedure di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”, sulla base della presentazione della documentazione probatoria circa la necessità dell’utilizzo della quota assegnata, così come indicata nel programma degli interventi presentato per l’assunzione dell’impegno di spesa.

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Art. 16 - (Azione di rivalsa e azioni risarcitorie)

1. Il comune beneficiario del finanziamento deve restituire le somme erogate con il finanzia

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Art. 17 - (Revoca dei finanziamenti)

1. La Regione revoca il finanziamento impegnato secondo i disposti della l.r. 34/1978

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Capo IV - Disposizioni finali
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Art. 18 - (Interventi di bonifica con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione)

1. Il documento di analisi di rischio di cui all’art. 242, comma 4, del d.lgs.

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Art. 19 - (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 “Attuazione dell&rsq

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