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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi e decorrenze
- Alfonso Mancini
Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi e decorrenze
Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi e decorrenze
QUADRO NORMATIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Norme di riferimento e successione temporaleL’art. 11 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, ha introdotto - in combinato disposto con l’Allegato 3 R del medesimo decreto - obblighi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione rilevante. Le decorrenze temporali stabilite dal D. Leg.vo 28/2011 sono state ridefinite ad opera del D.L. 30/12/2016, n. 244 (cd. “Milleproroghe”). In seguito, la materia è stata disciplinata dall’art. 26 del D. Leg.vo 08 |
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Interventi edilizi che prevedono obbligo di fonti rinnovabiliGli obblighi si applicano, ai sensi del comma 1, art. 26 del D. Leg.vo 199/2021 (in precedenza, comma 1, art. 11 del D. Leg.vo 28/2011): 1) ai progetti di edifici di nuova costruzione (si ha riguardo a tal proposito - ai sensi della lettera n), comma 1, art. 2 del D. Leg.vo 28/2011 - alla data di richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato N1); 2) ai progetti di ristrutturazione rilevante, come tali intendendo - ai sensi della lettera m), comma 1, art. 2 del D. Leg.vo 28/2011: a) edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 m2, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro |
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Esclusioni dagli obblighi di fonti rinnovabili |
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Edifici per esigenze temporanee e per usi militariSono altresì esclusi dagli obblighi - gli edifici destinati a soddisfa |
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Casi di impossibilità tecnica al rispetto degli obblighiIl comma 9, art. 26 del D. Leg.vo 199/2021, nonché il punto 4.1, Allegato III |
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Titoli edilizi richiesti a partire dal 13/06/2022In questi casi, ai sensi del punto 4.2 dell’Allegato III R al D. Leg.vo 199/2021, qualora si verifichi l’impossibilità tecnica di adempiere agli obblighi concernenti le fonti rinnovabili, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile - calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren) - inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite), da calcolarsi secondo quanto previsto dal punto 4.3 del medesimo Allegato III R in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto. Il suddetto valore del valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) è determinato: - partendo dal valore di energia primaria non rinnovabile per l’edificio di riferimento (EPH,C,W,nren,rif, standard), come previsto dal Capitolo 3, Allegato 1 R del D.M. 26/06/2015 (Requisiti minimi di prestazione energetica), in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/2021; |
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Titoli edilizi richiesti fino al 12/06/2022Per i titoli edilizi richiesti fino al 12/06/2022, pertanto prima della vigenza delle disposizioni del D. Leg.vo 199/2021 e ancora nel regime del D. Leg.vo 28/2011, qualora si verifichi l’impossibilità tecnica di adempiere agli obblighi concernenti le fonti rinnovabili, si applica invece quanto previsto dal punto 8, Allegato |
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Prerogative delle Regioni e Province autonomecomma 7, art. 26 del D. Leg.vo 199/2021, le Regioni e le Province autonome: - possono stabilire incrementi dei valori di cui all’Allegato III R del |
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OBBLIGHI RICORSO A FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI |
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Percentuali di copertura dei consumi |
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Procedimenti edilizi avviati dal 13/06/2022Ai sensi del punto 2.1, Allegato III R al |
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Procedimenti edilizi avviati fino al 12/06/2022Quanto invece agli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante per i quali i procedimenti edilizi siano avviati fino al 12/06/2022, ai sensi del punto 1, Allegato 3 al D. Leg.vo 28/2011 R, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: |
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Esclusioni e divietiSono esclusi dall’obbligo descritto gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento efficiente N5, purché i |
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Potenza elettrica degli impianti da installare |
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Procedimenti edilizi avviatidal 13/06/2022Ai sensi del punto 2.3, Allegato III R al D. Leg.vo 199/2021, per gli edifici privati nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante per i quali i procedimenti edilizi siano avviati a far data dal 13/06/2022, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è cal |
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Procedimenti edilizi avviati fino al 12/06/2022Quanto invece agli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante per i quali i procedimenti edilizi siano avviati fino al 12/06/2022, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula: dove: - S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2; - k è un coefficiente (m2/kW) che assume i valori riportati nella seguente |
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Caratteristiche e specifiche tecniche degli impiantiIn base al punto 3, Allegato III R del D. Leg.vo 199/2021: - gli impianti devono rispettare i requisiti e le specifiche tecniche di cui all’Allegato II R del medesimo decreto; - gli impianti sono realizzati all’interno o sugli edifici oppure nelle loro pertinenze N8 (tranne che nei casi di alimentazione tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento); |
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PremialitàL’art. 12 del D. Leg.vo 28/2011, comma 1, prevede che i progetti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori (il riferimento è sia al regime vigente per i procedimenti edilizi avviati dal 13/06/2022 che per quelli precedenti), beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del |
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