Comma abrogato dalla L.R. del 29/01/2009 n.1. Il comma 1-bis così recitava: “Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma."

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