FAST FIND : NR37720

Delib. G.R. Lombardia 09/06/2017, n. X/6704

Nuovi criteri e procedure di finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. «adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti».

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 30 ottobre 2017, n. 10/7306

Scarica il pdf completo
3860620 4761938
Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Visti:

- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare gli artt. 29-bis e seguenti, 208, 211 e 216;

- i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga", richiamati dall'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006;

- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato da Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la delibera del Consiglio regionale X/78) e pubblicato sul Bollett

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
3860620 4761939
Allegato A - Nuovi criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17-bis della L.R. 26/03 e s.m.i. "adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti"


1. Premessa

Si descrivono le procedure amministrative e i criteri di priorità da adottare in applicazione dell'art. 17-bis della L.R. 26/03, già approvati con Delib.G.R. n. 10/4056 del 18 settembre 2015 e di seguito aggiornati al fine di standardizzare le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché di rendicontazione delle spese. L'art. 17-bis della L.R. 26/03 aggiunto dall'art. 8 c. 1 lett. A) della L.R. 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016) e modificato dagli artt. 4 e 5 della L.R. 8 aprile 2015, n. 8 (Legge europea regionale 2015) è volto a prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall'attività in esercizio di gestione di rifiuti (comma 1) e ad affrontare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione di rifiuti cessate o non autorizzate o comunque non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 (comma 6).

Nei casi di accertata inadempienza da parte del gestore di impianto in esercizio, la norma attribuisce alla Regione e alle Province, quali enti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative sugli impianti di gestione rifiuti, l'obbligo di effettuare d'ufficio le misure di prevenzione e precauzione necessarie per minimizzare il rischio di contaminazione. La disposizione, in attuazione in particolare dei principi comunitari e statali di precauzione e prevenzione e in analogia alle procedure di bonifica normate dal Codice Ambiente, rafforza dunque l'obbligo di intervento delle autorità competenti, che sono legittimate a sostituirsi al soggetto inadempiente nelle more dell'escussione delle garanzie finanziarie ovvero in caso di incapienza delle stesse.

Per gli impianti cessati, non autorizzati o in presenza di fattispecie non riconducibile agli impianti in esercizio, in caso si verifichino emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l'autorità competente è definita dall'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000. In particolare, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per le emergenze a carattere esclusivamente locale; negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

L'art. 17-bis stabilisce che, in entrambe le fattispecie di impianti in esercizio o cessati/non autorizzati, gli interventi sono finanziati dalla Regione, secondo i criteri definiti con deliberazione di Giunta sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto.


2. Procedura amministrativa

Con riferimento all'art. 17-bis della L.R. 26/03, occorre distinguere i casi previsti dal comma 1 (rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento derivanti dall'attività di impianti in esercizio) da quelli del comma 6 (emergenza sanitaria o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento conseguenti ad attività di impianti cessati, non autorizzati o di fattispecie non riconducibile al comma 1).


Impianti in esercizio (comma 1)

L'Autorità competente (Regione o Provincia) deve intervenire con l'adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca così prescritti dagli artt. 29-decies comma 9 e art. 208 comma 13 del Codice Ambiente, ove vi siano i presupposti e avviando le procedure per l'escussione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa nei confronti dei soggetti garanti.

Nel caso di accertata inadempienza da parte del soggetto gestore, nelle more dell'escussione delle garanzie finanziarie oppure in caso di incapienza delle stesse, l'Autorità competente procede secondo quanto indicato al comma 2 del citato art. 17-bis, stabilendo le modalità e le azioni ritenute idonee per l'adozione delle misure di prevenzione e precauzione, assegnando un termine congruo oltre il quale, in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio con diritto di rivalsa esercitabile verso il soggetto obbligato.

Qualora l'Autorità competente sia la Provincia, la stessa presenta istanza alla Regione per il rimborso delle spese sostenute o per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di pericolo ambientale in atto. La Provincia ha la facoltà di avvalersi dei Comuni interessati per realizzare gli interventi necessari. La Regione finanzia i progetti di intervento sulla base dei criteri di priorità di seguito indicati nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Se la Provincia competente rimane inattiva, la Regione interviene in sostituzione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e ove ricorrano i presupposti disciplinati dall'art. 13-bis "Potere sostitutivo della Regione" della L.R. 26/03 (con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge).


Impianti non in esercizio (comma 6)

Il Sindaco del Comune sul cui territorio insiste l'emergenza, emana un'ordinanza contingibile e urgente di carattere sanitario o a tutela dell'igiene pubblica, con la quale stabilisce le modalità e le azioni ritenute idonee per l'adozione delle misure di prevenzione e precauzione, assegnando un termine congruo oltre il quale, in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio con diritto di rivalsa verso il soggetto obbligato. Il Comune presenta istanza alla Regione per il rimborso delle spese sostenute o per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di pericolo ambientale in atto.

La Regione finanzia i progetti predisposti dai Comuni inte

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Rifiuti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Quadro normativo sul riciclaggio delle navi (Reg. UE 1257/2013 e provvedimenti di attuazione)

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti

Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Albo nazionale dei gestori ambientali
  • Rifiuti

Albo gestori ambientali, normativa, categorie, iscrizione, responsabile tecnico, modulistica

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti
  • Tutela ambientale

Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Finanza pubblica
  • Provvidenze
  • Mezzogiorno e aree depresse
  • Edilizia scolastica
  • Rifiuti
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Protezione civile

Il D.L. 91/2017 comma per comma

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Emanuela Greco