Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 08/08/2006, n. 18 e, successivamente, sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 29/01/2009, n. 1.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 23/04/2010, n. 142 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della L.R. n. 1/2009 nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 del presente articolo.

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