N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dalla L.R. 27/12/2010, n. 21 e abrogato dalla L.R. 25/03/2021, n. 3.

L’articolo 51-bis così recitava:

“Art. 51-bis - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sugli esiti progressivamente ottenuti dalla riorganizzazione del servizio idrico integrato. A questo scopo, anche avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio regionale sulle risorse idriche, presenta una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) come si è svolto il processo di costituzione degli uffici d’ambito nelle diverse realtà provinciali, con riferimento ai tempi, alle modalità e alle eventuali criticità incontrate;

b) quali sono state le scelte assunte in ciascun ATO nell’ambito delle funzioni previste all’articolo 48, con particolare riferimento all’approvazione dei piani d’ambito, alle decisioni organizzative e al modello di gestione adottati, alla determinazione della tariffa di base e finale per l’utente, e quali gli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza;

c) quale è lo stadio di integrazione dei servizi esistente al momento della costituzione degli uffici di ambito e quale quello successivamente raggiunto in termini di numero di gestori attivi e di gestione unificata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

d) abrogata

e) quale è stato il grado di partecipazione degli enti locali alla Consulta dei Comuni e quale l’esito dei pareri espressi ai sensi del comma 3 dell’articolo 48;

f) in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di riduzione delle perdite, di qualità dell’acqua;

g) quale è stata l’entità degli incentivi e contribuiti regionali erogati ai sensi dell’art. 50, con quali criteri sono stati assegnati, con quali risultati e a quali soggetti beneficiari.

2. Gli enti responsabili del sistema idrico integrato e i comuni forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.”

Dalla redazione