Con d.g.r. n. 4365 del 20/11/2015 sono stati approvati, ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis della l.r 26/2006, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all’individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali contenuta nel piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti adottato dalla Provincia di Cremona con d.g.p. n. 39/2014, con le seguenti prescrizioni:
- “che i criteri localizzativi relativi all’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali, individuati sulla base della D.G.R. 10360 del 21 ottobre 2009, siano sostituiti con i criteri localizzativi così come definiti dal capitolo 14 del P.R.G.R. approvato con D.G.R. 1990 del 20 giugno 2014”;
- “che sia trasmessa agli uffici regionali, entro 60 giorni, la relazione adeguata secondo le indicazioni sopra riportate, per la successiva pubblicazione sul B.U.R.L., e la cartografia relativa all’individuazione delle aree idonee e non idonee nel formato indicato dagli uffici Regionali”.
Con nota prot. n. 31477 del 11/04/2016 (agli atti regionali con prot. n. T1.2016.0018274 del 12/04/2016) è stata trasmessa la nuova relazione di dettaglio della Provincia di Cremona, facendo seguito a quanto disposto dalla d.g.r. n. 4365/2015.
La Provincia ha inoltre trasmesso, in data 31/03/2016, gli shape file dei criteri aggiuntivi proposti.
Con nota regionale prot. n. T1.2016.0034361 del 05/07/2016 sono state chieste integrazioni, al fine della verifica di coerenza della relazione col PRGR.
La Provincia di Cremona ha trasmesso integrazioni con nota prot. reg. n. T1.2016.0040169 del 04/08/2016.
In particolare, si riporta l’estratto della nota della Provincia, che riassume le richieste di integrazioni regionali e le risposte date:
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Richiesta integrazioni di Regione Lombardia
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Risposta della Provincia di Cremona
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“Geositi” (proposto criterio escludente per livello 3 e penalizzante per livelli 1 e 2 di tutela)
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Chiarire le motivazioni del diverso grado di tutela tra diversi livelli e motivare perché sia necessaria la tutela per tutta l’area, in rapporto alle motivazioni che hanno portato all’individuazione del geosito.
In particolare, specificare se la tutela del geosito possa essere garantita soltanto dall’applicazione di un criterio localizzativo generalizzato e non da specifiche attenzioni o mitigazioni valutate in sede istruttoria per ciascuna eventuale istanza
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I “geositi” sono classificati dal PTCP con 3 livelli di tutela (art 16.1).
Quelli di livello 3 (cartografati in rosso) coincidono con quelli cartografati da Regione Lombardia nel PTR e sono sottoposti a norme più restrittive in ragione del loro interesse scientifico e della loro fragilità.
Nei “geositi” di livello 2 (gialli) o 1 (verdi), sottoposti a regimi di tut
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