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L.R. Lombardia 12/07/2007, n. 12

Modifiche alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dir. Gen. 28/09/2007, n. 10875
- L.R. 29/06/2009, n. 10
- L.R. 05/02/2010, n. 7
- L.R. 25/01/2018, n. 5
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Art. 1 - Art. 7

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Art. 8 - (Norme transitorie e finali)

1. Le province adottano i piani provinciali di cui all’ articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 30 marzo 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’ articolo 13bis della l.r. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario ad acta.

2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell’inerzia nel compimento dell’atto obbligatorio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 24/2006, la Regione rilascia l’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. 59/2005 previa l’acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2003.

4. In sede di Conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato la Provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l’accordo contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale all’impianto oggetto dell’istanza. In caso di mancata produzione dell’accordo contrattuale, la Conferenza dei servizi prosegue l’istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante. Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.


SCHEDA INFORMATIVA DA ALLEGARE AL PARERE PROVINCIALE NEGATIVO
di cui all'art. 8, comma 4, della l.r. n. 12/2007

N1


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Art. 9 - (Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni)

1. L’ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale la graduatoria dei comuni sulla base del

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Art. 10 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul

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