Delib. G.R. Lombardia 18/09/2015, n. X/4056 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Lombardia 18/09/2015, n. X/4056

Approvazione dei criteri e delle procedure di finanziamento degli interventi previsti dall’art. 17 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. «Adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti».
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Testo del provvedimento

Visti:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i., in particolare gli articoli 29-bis e seguenti, 208, 211 e 216;

- i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio «chi inquina paga», di cui all’

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Allegato A - Criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall’art. 17 bis della L.R. 26/2003 e s.m.i. “adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti”

N1


Premessa

Si descrivono di seguito le procedure amministrative e i criteri di priorità da adottare in questa prima fase applicativa dell’art. 17 bis. Dopo il primo anno di applicazione, si valuterà la possibilità di modificare i criteri adottati.

L’art. 17 bis della l.r. 26/2003 aggiunto dall’art. 8 c.1 lett. A) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016) e modificato dagli artt. 4 e 5 della l.r. 8 aprile 2015, n. 8 (Legge europea regionale 2015) è volto a prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall’attività in esercizio di gestione di rifiuti (art.17 bis comma 1) e ad affrontare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione di rifiuti cessate o non autorizzate o comunque non riconducibili alla fattispecie previste dall’art. 17 bis comma 1.

Nei casi di accertata inadempienza da parte del gestore di impianto in esercizio, la norma attribuisce alla Regione e alle Province, quali enti competenti all’esercizio delle funzioni amministrative sugli impianti di gestione rifiuti, il potere di effettuare d’ufficio le misure di prevenzione e precauzione necessarie per minimizzare il rischio di contaminazione. La disposizione, in attuazione in particolare dei principi comunitari e statali di precauzione e prevenzione e in analogia alle procedure di bonifica, rafforza dunque il potere di intervento delle autorità competenti, che sono legittimate a sostituirsi al soggetto inadempiente nelle more dell’escussione delle garanzie finanziarie ovvero in caso di incapienza delle stesse.

Per gli impianti cessati, non autorizzati o in presenza di fattispecie non riconducibile agli impianti in esercizio, in caso si verifichino emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l’autorità competente è definita dall’art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000. In particolare, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per le emergenze a carattere esclusivamente locale; negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

L’art. 17 bis stabilisce che, in entrambe le fattispecie di impianti in esercizio o cessati/non autorizzati, gli interventi sono finanziati dalla Regione, secondo i criteri definiti con deliberazione di Giunta sulla base dei rischi o dell’inquinamento in atto.


Procedura amministrativa

Con riferimento all’art. 17 bis della l.r. 26/2003, occorre distinguere i casi previsti dal comma 1 (rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento derivanti dall’attività di impianti in esercizio) da quelli del comma 6 (emergenza sanitaria o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento conseguenti ad attività di impianti cessati, non autorizzati o di fattispecie non riconducibile al comma 1).


Impianti in esercizio (comma 1)

L’Autorità competente (Regione o Provincia) deve intervenire con l’adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca così prescritti dagli artt. 29 decies comma 9 e art. 208 comma 13 del Codice Ambiente, ove vi siano i presupposti e avviando le procedure per l’escussione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa.

Nel caso di accertata inadempienza da parte del soggetto gestore, nelle more dell’escussione delle garanzie finanziarie oppure in caso di incapienza delle stesse, l’Autorità competente procede secondo quanto indicato al comma 2 del citato art. 17bis, stabilendo le modalità e le azioni ritenute idonee per intervenire e assegnando un termine congruo oltre il quale, in caso di inottemperanza, provvede d’ufficio, approvando la nota spese con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse o approvando un progetto di intervento.

Qualora l’Autorità competente sia la Provincia, la stessa presenta istanza alla Regione per il rimborso delle spese sostenute o per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di pericolo ambientale in atto. La Provincia ha la facoltà di avvalersi dei comuni interessati per realizzare gli interventi necessari. La Regione finanzia i progetti di intervento sulla base dei criteri di priorità di seguito indicati nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Se la Provincia competente rimane inattiva, la Regione interviene in sostituzione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e ove ricorrano i presupposti disciplinati dall’art. 13 bis “Potere sostitutivo della Regione” della l.r. 26/2003 (con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge).


Impianti non in esercizio (comma 6)

Il Sindaco del comune sul cui territorio insiste l’emergenza, emana un’ordinanza contingibile e urgente di carattere sanitario o a tutela dell’igiene pubblica, con la quale stabilisce le modalità e le azioni ritenute idonee per intervenire e assegna un termine congruo oltre il quale, in caso di inottemperanza, provvede d’ufficio, approvando la nota spese con diritto di rivalsa o un progetto di intervento. Il Comune presenta istanza alla Regione per il rimborso delle spese sostenute o per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di pericolo ambientale in atto.

La Regione finanzia i progetti predisposti dai comuni interessati. Tali progetti possono essere già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale europea n. 8/2015 (23 aprile 2015).

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