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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 05/08/2014, n. 24
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/05/2022, n. 9
- L.R. 08/08/2016, n. 22
- L.R. 29/12/2015, n. 42
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Artt. 1-6 - Omissis |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009)1. All’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 3-ter le parole «, ivi compreso il raffreddamento di impianti termoelettrici,» sono soppresse; b) dopo il comma 3-ter sono inseriti i seguenti: «3-ter 1. A decorrere dall’anno 2015 per le derivazioni e utilizzazioni d’acqua pubblica superficiale destinate al raffreddamento di impianti termoelettrici l’importo unitario del canone annuo è fissato in 12.000,00 euro per modulo d’acqua e l’ammontare da corrispondere all’amministrazione regionale è determinato come segue: |
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Art. 8 - (Modifiche al Titolo II, Capo I, della l.r. 26/2003)1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modifica: a) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis (Adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti) — 1. In attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio «chi inquina paga», di cui agli articoli 3-ter e 178 del d.lgs. 152/2006, nei casi di rischio, accertato dalle competenti autorità di vigilanza, del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale che possono costituire un pericolo per la salute pubblica, derivanti dall’attività di gestione di rifiuti di cui al Titolo III-bis, Parte II, del |
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Art. 9 - (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)». Modifiche all’articolo 17 della l.r. 26/2003 e all’articolo 8 della l.r. 24/2006)1. Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è aggiunta la seguente: «c-quater) l’approvazione dei progetti di impianti esistenti per la gestione dei rifiuti da autorizzare o adeguare ai sensi dell’articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativ |
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Art. 10 - (Cessione a Infrastrutture Lombarde s.p.a. del ramo d’azienda di Finlombarda s.p.a. dedicato allo sviluppo delle politiche energetiche regionali. Conferimento a Infrastrutture Lombarde s.p.a. delle funzioni affidate in esercizio ad ARPA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2012)1. È autorizzata la cessione a Infrastrutture Lombarde s.p.a. del ramo d’azienda di Finlombarda s.p.a. dedicato allo sviluppo e all’attuazione delle politiche energetiche regionali e allo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica, e il rendimento energetico degli |
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Art. 11 - (Modifiche alla l.r. 12/2012 e alla l.r. 24/2006. Disposizioni transitorie)1. Alla legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 10 è soppresso; |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - (Disposizioni per il riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale pubblica - ALER)1. Per garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, le Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER) assolvono agli adempimenti previsti dal presente articolo al fine di accedere, in via straordinaria, al contributo regionale previsto in € 20.000.000,00 nel 2014 ed in € 46.000.000,00 nel 2015, allocati alla missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare» titolo 2 «Spese in conto capitale», dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2014-2016. 2. L’accesso al contributo regionale straordinario di cui al comma 1 è concesso all’ALER ch |
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Artt. 14-15 - Omissis
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Art. 16 - (Fondo Regionale di Edilizia sociale)1. Ai fini del perseguimento dell’obiettivo dell’aumento dell’offerta di alloggi sociali in locazione, finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuc |
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Art. 17 - (Attribuzione alla Regione delle funzioni e attività della soppressa Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, già conferite alle Province di Cremona e di Mantova, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 30/2006) |
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Art. 18 - (Modifiche alla l.r. 6/2012)1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 13 dell’articolo 67 sono aggiunti i seguenti commi: «13-bis. Le risorse regionali e statali a copertura degli oneri sostenuti dal 2014 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 sono erogate esclusivamente alle aziende o loro raggruppamenti che: a) svolgono servizi di trasporto pubblico locale in quanto titolari di contratti e/o concessioni di competenza degli enti locali o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente ai servizi di trasporto pubblico locale; |
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Artt. 19-20 - Omissis
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Art. 21 - (Disposizioni non finanziarie)1. - 2. Omissis 3. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: «g) promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti lombardi, attraverso l’istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente;»; b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare) — 1. Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà. 2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.»; c) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell’articolo 9 della l. 180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispet |
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Art. 22 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lo |
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Allegati - Omissis
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