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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 29/03/2019, n. 6
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in attuazione di quanto previsto all’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, e all’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del d.lgs. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per: a) insediamenti, installazioni o edifici isolati, nel seguito indicati come insediamenti isolati: costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, che scaricano acque reflue domestiche o assimilate; b) scarichi esistenti: 1) scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime amministrativo previgente; 2) scarichi di acque reflue urbane che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime amministrativo previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’assegnazione dei lavori; |
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Art. 3 - (Individuazione degli agglomerati)1. Gli enti di governo dell’ambito procedono all’individuazione degli agglomerati, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera h), dell’articolo 48 della l.r. 26/2003, in sede di approvazione dei piani d’ambito e dei relativi aggiornamenti ovvero con separato atto, acquisito il parere della conferenza dei comuni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 48 della l.r. 26/2003. Nel caso di individuazione degli agglomerati con atto separato dal piano d’ambito, tale atto costituisce aggiornamento del piano d’ambito v |
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Art. 4 - (Individuazione delle acque reflue domestiche e assimilate)1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 101, comma 7, lettere e) e f), del d.lgs. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre a quelle individuat |
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TITOLO II - (DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE E DI ACQUE REFLUE URBANE) |
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Art. 5 - (Disposizioni per l’allaccio alle reti fognarie)1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate situati all’interno di agglomerati devono essere allacciati alle reti fognarie nell’osservanza del regolamento del servizio di cui all’articolo 48, comma 2, lettera d), della l.r. 26/2003, di seguito indicato come regolamento d’ambito, fatti salvi i casi di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo. 2. Le modalità, i criteri e le tempistiche per l’allaccio sono definiti nel regolamento d’ambito, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo; l’ufficio d’ambito provvede, ove necessario, all’adeguamento del contenuto del regolamento entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico. Gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal comune territorialmente competente al titolare dello scarico, a seguito di segnalazione del completamento dei lavori inviata al com |
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Art. 6 - (Divieti e obblighi per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e per scarichi di insediamenti isolati)1. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati con un numero di AE inferiore a 200 non possono essere scaricate in acque superficiali, fatti salvi i casi di: a) divieto allo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di cui al comma 4; b) scarico derivante da impianti dotati di trattamento secondario; c) impossibilità di scaricare su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, a causa di condizioni di bassa permeabilità, dissesto idrogeologico o bassa soggiacenza della falda; al fine di valutare la presenza di tali particolari condizioni, si considerano, quali valori di riferimento, i seguenti: 1) coefficie |
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Art. 7 - (Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi adottabili per scarichi di insediamenti isolati)1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati e gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 AE sono sottoposti ai trattamenti appropriati indicati nei commi successivi, realizzati conformemente a quanto previsto nell’allegato C. 2. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati o da agglomerati con un numero di AE inferiore a 200 sono sottoposte ai trattamenti di seguito riportati o ad altri trattamenti più spinti: a) qualora recapitate su suolo o strati superficiali del sottosuolo: vasca Imhoff seguita da trincea di subirrigazione senza drenaggio; b) qualora recapitate in acque superficiali: vasca Imhoff seguita da un ulteriore trattamento costituito da trincea di subirrigazione con drenaggio o fitodepurazione o filtrazione su tela. |
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Art. 8 - (Scarichi in corpi idrici destinati alla balneazione, a uso potabile o anche connessi ad aree naturali protette)1. In caso di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane recapitate in acque superficiali designate come acque di balneazione o per l’estrazione di acque destinate al consumo umano ovvero in loro immissari fino alla distanza, a monte della confluenza, ritenuta tale da fornire adeguate garanzie di carattere igienico-sanitario, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano, in aggiunta a quanto previsto agli articoli 7 e 9, sentita preventivamente l’ATS competente: a) in caso di scarichi relativi a reflui provenienti da agglomerati aventi un carico generato maggiore o uguale a 100 e inferiore |
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Art. 9 - (Valori limite di emissione ed efficienza di abbattimento)1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati e gli scarichi di impianti o sistemi di trattamento di acque reflue urbane aventi potenzialità inferiore a 2.000 AE devono rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 1 dell’allegato D, ad eccezione degli scarichi di cui al comma 3, lettera a). 2. Per gli scarichi provenienti da sistemi di trattamento di potenzialità inferiore a 200 AE, di cui all’articolo 7, comma 2, non è prescritto il rispetto di alcun valore limite, fatte salve eventuali prescrizioni specifiche contenute nell’autorizzazione allo scarico. La funzionalità dei sistemi di trattamento deve essere in ogni caso garantita mediante l’effettuazione della manutenzione periodica in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 7. Qualora il titolare dello scarico preveda sistemi di trattamento diversi da quelli previsti all’articolo 7, comma 2, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano può prevedere idonei valori limite allo scarico. 3. Gli scarichi, recapitanti sul suolo, di cui all’articolo 103, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006, provenienti da impianti o sistemi di trattamento di potenzialità: |
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TITOLO III - RETI E SFIORATORI |
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Art. 10 - (Disposizioni generali)1. In presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) per le specifiche casistiche ivi disciplinate, devono essere |
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Art. 11 - (Criteri per la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di fognatura)1. I sistemi di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle reti separate e di sfioro delle reti fognarie unitarie sono realizzati in conformità a quanto previsto nel presente articolo e nell’allegato E (Reti e sfioratori di piena). 2. Le reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti isolati devono essere separate dalle reti di raccolta delle acque reflue domestiche o assimilate. |
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Art. 12 - (Sfioratori di piena delle reti fognarie)1. In relazione alla portata di soglia, gli sfioratori sono classificati come segue: a) sfioratori di alleggerimento idraulico: sfioratori il cui valore della portata di |
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Art. 13 - (Gestione delle acque di sfioro delle reti fognarie)1. Per agglomerati di dimensione inferiore a 2000 AE, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nel caso di reti fognarie di tipo unitario non c’è obbligo di realizzazione di vasche di accumulo o sistemi di trattamento delle acque scaricate dagli sfioratori. In sede di autorizzazione dei relativi scarichi, qualora necessario per la tutela del recettore, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano prescrive, ove necessario, la |
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Art. 14 - (Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori)1. L’ufficio d’ambito, entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, redige il programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori in conformità a quanto previsto agli articoli da 10 a 13. Il programma costituisce specificazione tecnica del programma degli interventi del piano d’ambito di cui all’articolo 149, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006. Entro 6 mesi dalla predisposizione del programma di riassetto di cui al precedente periodo l’ente di governo dell’ambito aggiorna il piano d’ambito e adegua i correlati piani quadriennali degli interventi. |
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TITOLO IV - CONTROLLO DEGLI SCARICHI |
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Art. 15 - (Disposizioni generali)1. I controlli degli scarichi sono effettuati in conformità all’articolo 128, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06, alle disposizioni contenute nell’allegato 5 alla parte III dello stesso |
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Art. 16 - (Controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate)1. I controlli sugli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono effettuati secondo le modalità riportate nell’allegato F. 2. Relativamente agl |
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Art. 17 - (Controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)1. Il numero di controlli e autocontrolli, le modalità realizzative degli stessi, i requisiti per il campionamento, le modalità di trasmissione dei dati e i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la verifica di conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono riportati nell’allegato F. 2. L’ARPA, ai sensi dell’articolo 46 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003: a) effettua i controlli ordinari degli scarichi di acque reflue urbane secondo quanto previsto nell’allegato F, garantendone, in particolare, l’esecuzione in numero non inferiore a quelli indicati nel medesimo allegato; |
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Art. 18 - (Controllo degli scarichi di acque reflue industriali)1. I controlli sugli scarichi di acque reflue industriali sono effettuati in conformità a quanto riportato nell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e nell&rs |
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Art. 19 - (Sistema informativo)1. SIRe Acque è il sistema informativo regionale deputato a contenere i dati ufficiali, anche cartografici, relativi a: a) scarichi di acque reflue urbane e relative autorizzazioni; b) programmi dei controlli e degli a |
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TITOLO V - REGIME AMMINISTRATIVO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE E DI ACQUE REFLUE URBANE. MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 20 - (Ambito di applicazione)1. Il presente Titolo disciplina il regime amministrativo: a) degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate; |
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Art. 21 - (Spese d’istruttoria)1. Fatta salva la specifica disciplina stabilita per le autorizzazioni uniche ambientali, le spese di istruttoria: a) per l’allaccio di scarichi di acque refl |
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Capo II - Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate |
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Art. 22 - (Scarichi in reti fognarie)1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza della normativa in materia di scarichi e del regolamento d’ambito. 2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 8, lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso nell’osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall’ufficio d’ambito. Tali condizioni possono essere costituite, tra l’altro, dall’obbligatorietà di pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell’impianto di depurazione nonché dal rispetto di specifici valori limite in concentrazione o di valori limite di portata immessa nel sistema fognario. 3. Il titolare dello scarico presenta al gestore la richiesta di allaccio alla rete fognaria seguendo le modalità fissate |
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Art. 23 - (Autorizzazione allo scarico di insediamenti isolati)1. Il titolare presenta la domanda di autorizzazione allo scarico alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano, avvalendosi della modulistica resa disponibile dall’ente competente al rilascio dell’autorizzazione e redatta secondo quanto previsto all’allegato M; a tal fine, l’autorità competente adegua la propria modulistica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L’autorità competente di cui al comma 1 conclude il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda comprensiva di tutti i dati, le informazioni e i documenti prescritti. 3. L’autorizzazione specifica la potenzialità del sistema di trattamento e il carico generato |
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Capo III - Regime amministrativo degli scarichi di acque reflue urbane e modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane |
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Art. 24 - (Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento di acque reflue urbane)1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell’articolo 126 del d.lgs. 152/2006, le modalità di approvazione, da parte degli uffici d’ambito, dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, lettera j bis) della legge regionale 26/2003, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dalle relative norme attuative. Gli uffici d’ambito, nell’attività |
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Art. 25 - (Disposizioni generali relative all’autorizzazione allo scarico)1. Il titolare dello scarico presenta all’autorità competente l’istanza di autorizzazione allo scarico, di modifica o di rinnovo della stessa autorizzazione. 2. Il titolare dello scarico comunica all’autorità competente le eventuali variazioni della titolarità, chiedendo la voltura. 3. L’istanza di autorizzazione è presentata mediante la modulistica resa disponibile dall’autorità competente in conformità a quanto previsto dall’allegato M; alla domanda di autorizzazione, in caso di modifica sostanziale o di realizzazione di un nuovo impianto, deve, altresì, essere allegato il progetto definitivo dell’impianto, corredato della documentazione di cui all’articolo 24. L’autorità competente adegua la propria modulistica entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. 4. Nell’istruttoria dell’istanza di autorizzazione allo scarico deve essere esaminata, tra l’altro, la rispondenza alle prescrizioni del d.lgs. 152/2006, alle previsioni di cui al presente regolamento e al PTUA e deve essere valutata anche la compatibilità dello scarico col recettore, in relazione agli obiettivi previsti dal |
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Art. 26 - (Autorizzazione allo scarico per nuovi impianti e per modifiche sostanziali di impianti esistenti)1. La procedura di autorizzazione degli scarichi di nuovi impianti di trattamento di acque reflue urbane o di impianti esistenti che subiscono modifiche sostanziali si compone di due fasi distinte: a) il rilascio dell’autorizzazione provvisoria; b) il rilascio dell’autorizzazione definitiva. 2. L’istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico è presentata, a cura del gestore dell’impianto di trattamento, alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano contestualm |
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Art. 27 - (Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico)1. In caso di istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano conclude il procedimento entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i dati, le informazioni e i documenti prescritti dalla modulistica di cui all’articolo 25, comma 3. 2. Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico deve essere chiesto un anno prima della scadenza del titolo. Per i rinnovi la validità dell’autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello di scadenza dell’autorizzazione precedente. |
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TITOLO VI - ABROGAZIONE E DISAPPLICAZIONI E NORME FINALI |
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Art. 28 - (Abrogazione e disapplicazioni)1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) è abrogato il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della |
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Art. 29 - (Norme finali)1. Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici delle disposizioni contenute negli allegati da A a N, parti integranti del presente regolamento, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Gli aggiornamenti degli allegati derivanti dalla mera necessità |
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Allegato A - Modalità e criteri per l’individuazione degli agglomeratiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Acque reflue assimilate alle domesticheParte di provvedimento in formato grafico |
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