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L. R. Lombardia 25/03/2021, n. 3

Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale.
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge apporta modifiche, integrazioni e abrogazioni alle leggi regionali vigenti, limitatamente alle norme

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Art. 2 - (Abrogazioni)

1. Al fine di razionalizzare i processi di rendicontazione al Consiglio regionale sull’attuazione di politiche regionali, alle seguenti leggi regionali sono apportate le abrogazioni di seguito indicate:

a) al comma 1 dell’

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Art. 3 - (Inserimento di clausole valutative e conseguenti modifiche e abrogazioni)

1. Al fine di migliorare i processi di informazione al Consiglio sugli esiti delle politiche regionali, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto d’autonomia della Lombardia e dell’articolo 110 del Regolamento generale del Consiglio regionale, alle leggi regionali di seguito indicate sono apportate le seguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni:

a) legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale):

1. il comma 4 dell’articolo 3 è abrogato;

2. al Capo I del Titolo I dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel conservare e valorizzare le aree regionali protette, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale.

2. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle iniziative previste agli articoli 3, 9 e 10, specificandone gli ambiti, le caratteristiche, le risorse, i soggetti coinvolti e i destinatari ed eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.

3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;

b) omissis

c) legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate):

1. il comma 4 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’Osservatorio presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sull’applicazione della legge 68/1999 e della presente legge; promuove inoltre iniziative informative funzionali alla conoscenza delle opportunità previste dalla normativa nazionale e regionale in ordine all’inserimento lavorativo mirato delle persone disabili.”;

2. dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

“12 bis - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l’inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4, presenta al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta, per

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Art. 4 - (Revisione di norme di rendicontazione vigenti)

1. Al fine di rendere le norme di rendicontazione al Consiglio regionale maggiormente omogenee e coerenti, alle seguenti leggi regionali sono apportate le modifiche di seguito indicate:

a) - d) omissis

e) alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Informazione al Consiglio regionale)

1. L’Assessore componente il Comitato di indirizzo dell’Agenzia, di cui all’articolo 7, comma 1, dell’accordo costitutivo, ogni due anni invia al Consiglio regionale una relazione sugli obiettivi programmatici dell’Agenzia, nonché sui risultati della verifica della loro attuazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), dell’accordo medesimo.”;

f) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

1. al Titolo I, dopo l’articolo 13 bis è aggiunto il seguente:

“Art. 13 ter - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle misure in essa previste, con particolare riferimento agli ambiti della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.

2. In materia di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta i dati sulla produzione, sulla gestione e sul trattamento dei rifiuti.

3. Con periodicità triennale la relazione di cui al comma 2 è integrata con le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione del programma di gestione dei rifiuti e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall’atto di indirizzi, di cui all’articolo 19, comma 3;

b) l’entità degli incentivi e contributi regionali erogati per la bonifica e il recupero dei siti inquinati o contaminati, per il recupero e il riciclo dei rifiuti e per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico, specificando con quali criteri sono stati assegnati e a quali soggetti beneficiari.

4. In materia di risorse idriche, la Giunta regionale presenta al Consiglio:

a) una relazione biennale che descrive e documenta:

1. le scelte assunte in ciascun ATO nell’ambito delle funzioni previste all’articolo 48, con particolare riferimento alla pianificazione d’ambito, alla determinazione della tariffa, agli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza e lo stadio di integrazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, specificando il numero di gestioni attive;

2. in che misura gli investimenti programmati sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura del servizio, di riduzione delle perdite, di qualità dell’acqua;

3. qual è stata l’entità degli incentivi e contributi regionali erogati ai sensi dell’articolo 50, con quali criteri sono stati assegnati e a quali soggetti beneficiari;

4. le azioni intraprese dalla Regione e dai gestori in tema di trasparenza e cura dei diritti dei consumatori e degli utenti;

b) una relazione triennale che descrive e documenta lo stato di attuazione del Piano di tutela delle acque e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall’atto di indirizzi, di cui all’articolo 45, comma 4.

5. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e le competenti Commissioni consiliari possono segnalare agli Assessori regionali competenti specifiche esigenze informative.

6. I Comuni, le Province, la Città metropolitana di Milano e gli enti responsabili del sistema idrico integrato forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui ai commi 2 e 3.

7. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.”;

2. alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 18 le parole “al Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alla Giunta regionale, Direzione generale competente in materia di ambiente”;

3. l’articolo 51 bis è abrogato;

g) alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale assicura la pubblicità delle attività della

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Art. 5 - (Revisione delle norme di rendicontazione vigenti nei testi unici)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare i processi di rendicontazione sugli esiti delle politiche regionali in materia di agricoltura, sanità e commercio, ai relativi testi unici sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

1. l’articolo 31 sexies è abrogato;

2. l’articolo 75 quater è abrogato;

3. l’articolo 164 bis è abrogato;

4. dopo l’articolo 177 è inserito il seguente:

“Art. 177 bis - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle principali azioni messe in campo per sostenere il settore agricolo, silvo-pastorale, agroalimentare, la pesca e lo sviluppo rurale in Lombardia. A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi delle informative inviate alla Commissione europea sull’attuazione del Programma di sv

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