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L. R. Lombardia 26/11/2014, n. 29

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
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Art. 1 - (Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 R(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Titolo V «Disciplina delle risorse idriche» ovunque ricorrano le parole «l’ente responsabile dell’ATO» sono sostituite dalle seguenti: «l’ente di governo dell’ambito» e le parole «gli enti responsabili degli ATO» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell’ambito»;

b) il comma 3 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni territorialmente competenti provvedono alla delimitazione e alla gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. La delimitazione è effettuata nei rispettivi atti di pianificazione urbanistica su proposta degli enti responsabili dell’ambito territoriale ottimale (ATO), sulla base dell’individuazione dei punti di attingimento delle acque destinate al consumo umano approvata nel piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti.»;

c) l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (Piano di tutela delle acque) — 1. Il Piano di tutela delle acque (PTA), di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il Piano è redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico e ha efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, che entro sei mesi dalla data della sua approvazione ovvero del suo aggiornamento attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale. Il PTA, ove espressamente previsto, ha efficacia immediatamente vincolante per i soggetti privati.

2. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 Re all’articolo 48, comma 2, lettera b), della presente legge sono adeguati entro sei mesi dalla data di approvazione o aggiornamento del PTA.

3. Gli strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l’utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette di cui all’allegato 9 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge

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