L. R. Emilia Romagna 21/04/1999, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Emilia Romagna 21/04/1999, n. 3

Riforma del sistema regionale e locale.
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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
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TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI
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Art. 1 - Finalità e indirizzi generali

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:

a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati b

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Art. 2 - Principi

1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente articolo.

2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi:

a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà;

b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione del

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Art. 3 - Criteri per le disposizioni di parte terza

1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti:

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Art. 4 - Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative

1. La Regione, nonché le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero l

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TITOLO II - NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
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Art. 5 - Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli Enti locali

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti dall'

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Art. 6 - Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento

1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'

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Art. 7 - Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998.

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Art. 8 - Mobilità del personale

1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale.

2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione

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Art. 9 - Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie

1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della regione, anche al fine di i

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PARTE SECONDA - SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO TERRITORIALE E STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
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TITOLO III - LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
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Capo I - Ruolo dei soggetti istituzionali
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Art. 10 - Principi generali per la ripartizione delle funzioni

1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

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Art. 11 - Funzioni dei Comuni

1. È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzion

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Art. 12 - Funzioni delle Province

1. Le Province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni am

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Art. 13 - Funzioni della Città metropolitana di Bologna

1. Saranno attribuite alla Città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i prin

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Art. 14 - Funzioni della Regione

1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizz

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Art. 15 - Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite

1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale,

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Art. 16 - Potere sostitutivo

N7

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Capo II - Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
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Art. 17 - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamen

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Art. 18 - Controllo sugli organi

1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi d

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Art. 19 - Consultazione

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di c

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Capo III - Forme associative e strumenti di integrazione dei Comuni
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Art. 20 - (Forme associative)

N2

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Art. 21 - Associazioni intercomunali

N2

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Art. 22 - Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997

N2

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Art. 23 - Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'

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Art. 24 - Programma di riordino territoriale

 N

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TITOLO IV - STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
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Capo I - Conferenza Regione-Autonomie locali e strumenti di concertazione
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Art. 25 - Composizione

1. È istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regio

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Art. 26 - Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.

2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio sen

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Art. 27 - Durata in carica

1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

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Art. 28 - Convocazioni

1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato

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Art. 29 - Compiti

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Art. 30 - Espressione dei pareri

1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:

a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;

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Art. 31 - Intese

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti del

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Art. 32 - Spese di partecipazione

1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'amministrazione di

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Art. 33 - Programmazione negoziata

1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuove att

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Capo II - Strumenti della concertazione sociale
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Art. 34 - Conferenza regionale per l'economia e il lavoro

1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con provvedimento della Giunta regionale n. 4859 del 5 ottobre 1993

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Art. 35 - Conferenza regionale del Terzo settore

N64

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Capo III - Comitato regionale di controllo
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Art. 36 - Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992

1. In attuazione della legge n. 127 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, recante "Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione".

2. L'art. 2 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Comitato regionale di controllo) — 1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Comitato regionale di controllo, di seguito denominato " Comitato", costituito in unica sezione secondo le modalità previste dalla legge. Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.

2. Il Comitato è interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 42 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Viene, altresì, rinnovato integralmente in seguito a scioglimento pronunciato con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel caso in cui non sia più in grado di funzionare.

3. Il Comitato continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo di controllo.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di nomine di competenza regionale e proroga degli organi amministrativi."

3. L'art. 23 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Invio delle deliberazioni) — 1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni dalla loro adozione.

2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato propri atti, ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, è assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce.

3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato, ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, sono inviate al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni dall'iniziativa assunta dai consiglieri.

4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui ai commi 34 e 39 dell'art. 17 della legge n.127 del 1997, il Segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'albo pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni.

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Art. 37 - Abrogazioni e norma interpretativa

1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina

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PARTE TERZA - RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE
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TITOLO V - Sviluppo economico e attività produttive
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Capo I - Agricoltura
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Art. 38 - Esercizio delle funzioni

1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della

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Capo II - Artigianato
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Art. 39 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli Enti locali e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle funzioni in materia di artigianato co

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Art. 40 - Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, nonché:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli Enti locali ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di

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Art. 41 - Funzioni delle Province

1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in con

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Art. 42 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione regionale, ed in particolare dalla

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Art. 43 - Funzioni delle CCIAA

1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'

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Art. 44 - Riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì

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Art. 45 - Rinvii

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine,

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Art. 46 - Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994

1. L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante "Norme per la qualificazione dell'impresa artigian

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Art. 47 - Norma finale

1. Le Province esercitano le funzioni conferite dal presente capo a decorrere dall'anno successivo al subentro nelle convenzioni di

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Capo III - Conferimento delle funzioni in materia di industria
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Art. 48 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria così come definita dall'

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Art. 49 - Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;

b) la gestione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 53;

c) la determinazione delle

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Art. 50 - Funzioni degli Enti locali

1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.

2. Gli Enti l

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Capo IV - Cooperazione
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Art. 51 - Esercizio delle funzioni

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 1998.

2. La Regione eserc

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Art. 52 - Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la coop

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Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
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Sezione I - Ulteriori provvedimenti in attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998
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Art. 53 - Fondo unico regionale per le attività produttive industriali

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al

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Art. 54 - Programma regionale

1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.

2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative.

3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attiv

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Art. 55 - Modalità e procedure di intervento

1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.

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Art. 56 - Convenzioni

1. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12

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Art. 57 - Monitoraggio e valutazione del programma regionale

1. La Regione svolge l'attività di monitoraggio e valutazione del programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale prese

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Sezione II - Riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive industriali
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22092 10424654
Art. 58 - Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito

1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

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Art. 58 bis - Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

N96

1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l'

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22092 10424656
Art. 59 - Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese

1. La Regione realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso iniziative

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22092 10424657
Art. 60 - Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico

1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:

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22092 10424658
Art. 61 - Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese

1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del D. Lgs. n. 112 del 1998, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguen

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22092 10424659
Sezione III - Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata per lo sviluppo del sistema produttivo
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22092 10424660
Art. 62 - Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata

1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti loc

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22092 10424661
Art. 63 - Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive

1. I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolt

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22092 10424662
Art. 64 - Progetti di sviluppo delle attività produttive

1. I progetti di sviluppo delle attività produttive definiscono:

a) la delimitazione territoriale del progetto;

b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del progetto;

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22092 10424663
Art. 65 - Convenzione di realizzazione

1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di sviluppo delle attività produttive, verificata la su

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22092 10424664
Art. 66 - Intese istituzionali

1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1

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22092 10424665
Sezione IV - Norme comuni
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22092 10424666
Art. 67 - Interventi

1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art.

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22092 10424667
Art. 68 - Soggetti beneficiari e regimi di aiuto

1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonché dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati, secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:

a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della regione;

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22092 10424668
Art. 69 - Norma finale

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di bilancio afferenti le leggi regionali 2 maggio 1983, n

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22092 10424669
Capo VI - Sportello unico
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22092 10424670
Art. 70 - Sportello unico per le attività produttive

1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.

2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.

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22092 10424671
Art. 71 - Assistenza e informazione alle imprese

1. In attuazione del comma 2 dell'

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22092 10424672
Capo VII - Fiere
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22092 10424673
Art. 72 - Esercizio delle funzioni

1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall'art. 41 del D. Lgs.

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22092 10424674
Capo VIII - Commercio
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22092 10424675
Art. 73 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia del commercio, così come definita dall'

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22092 10424676
Art. 74 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del D. Lgs. n. 112 del 1998, dal

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22092 10424677
Art. 75 - Funzioni degli Enti locali

1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:

a) l'individuazione, nel rispetto del piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

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22092 10424678
Art. 76 - Norma finale

1. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 75 a decorrere dal 1 gennaio 2000.

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22092 10424679
Capo IX - Relazioni con il sistema camerale
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22092 10424680
Art. 77 - Rapporti con il sistema camerale

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio, Indus

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22092 10424681
Capo X - Pesca marittima e maricoltura
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22092 10424682
Art. 78 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pe

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22092 10424683
Art. 79 - Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività

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22092 10424684
Art. 80 - Delega di funzioni

1. Sono delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì -Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione, di l

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22092 10424685
Art. 81 - Riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì -Cesena e Rimini con deliber

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22092 10424686
Art. 82 - Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979

1. Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, recante "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche", le parole " vanno indirizzate al Presidente della Giun

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22092 10424687
Art. 82 bis - Istituzione della Consulta ittica regionale

N65

1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell’acquicoltura maggiormente r

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22092 10424688
Art. 83 - Norma finale

1. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente capo a decorrere dall'1 gennaio 2000.

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22092 10424689
Capo XI – Energia

N17

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22092 10424690
Sezione II - Semplificazioni in materia di distribuzione di energia elettrica
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22092 10424691
Art. 90 - Modifiche alla L.R. n.10 del 1993

1. L'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, recante "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici) — 1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di opere accessorie, nonché di varianti di quelli esistenti che implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.

2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) con tensione nominale fino a 5000 volt;

b) con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.

3. Non sono altresì soggette ad autorizzazione:

a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.

4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2 l'esercente è tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative planimetrie.

5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla lett. a) del comma 3, l'esercente è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati alm

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22092 10424692
Capo XII - Turismo
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22092 10424693
Art. 91 - Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli

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22092 10424694
Art. 92 - Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997

N52

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22092 10424695
TITOLO VI - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
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22092 10424696
Capo I - Pianificazione territoriale ed urbanistica
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22092 10424697
Art. 93 - Principi per la riforma della legislazione urbanistica

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia.

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22092 10424698
Art. 94 - Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1978

N22

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22092 10424699
Capo II - Edilizia residenziale pubblica
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22092 10424700
Art. 95 - Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali:

a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione;

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22092 10424701
Art. 96 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita.

2. I piani

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22092 10424702
Art. 97 - Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata

1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di cui all'

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22092 10424703
Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
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22092 10424704
Sezione I - Disposizioni generali
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22092 10424705
Art. 98 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dalle norme contenute nel capo III del titolo III d

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22092 10424706
Art. 99 - Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile

N28

1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legi

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22092 10424707
Art. 99 bis - Programma regionale per la tutela dell’ambiente

N29

1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma regionale per la tutela dell’ambiente.

2.

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22092 10424708
Art. 100 - Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell’ambiente

N28

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22092 10424709
Art. 101 - Valutazione d'impatto ambientale

1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del

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22092 10424710
Art. 102 - Corpo regionale forestale

1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:

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22092 10424711
Art. 103 - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del D. Lgs. n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.

2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

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22092 10424712
Sezione II - Parchi e protezione della flora e della fauna
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22092 10424713
Art. 104 - Parchi e riserve naturali

1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 112 del 1998 è affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al t

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22092 10424714
Art. 105 - Protezione della flora e della fauna

1. N9

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22092 10424715
Art. 106 - Un albero per ogni neonato

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'

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22092 10424716
Art. 107 - Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977

1. Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -

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22092 10424717
Art. 108 - Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981

1. Dopo l'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, recante "Incentivi per lo sviluppo e la va

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22092 10424718
Art. 109 - Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988

1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante " Disciplina dei parchi e delle riserve naturali ", le parole da "Tali norme" a "presente legge. " sono sostituite dalle seguenti: "Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco.".

2. La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituita dalla seguente:

"b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate pe

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22092 10424719
Sezione III - Inquinamento delle acque
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22092 10424720
Art. 110 - Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei

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22092 10424721
Art. 111 - Funzioni delle Province

1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:

"a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amm

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22092 10424722
Art. 112 - Funzioni dei Comuni

1. È di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque

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22092 10424723
Art. 113 - Strumenti della pianificazione

1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse idriche:

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22092 10424724
Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque

1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

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22092 10424725
Art. 115 - Pianificazione provinciale

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:

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22092 10424726
Art. 116 - Acque idonee alla molluschicoltura

1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 112 del 1998, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano le acque

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22092 10424727
Art. 117 - Acque dolci idonee alla vita dei pesci

1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita d

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22092 10424728
Art. 118 - Acque idonee alla balneazione

N76

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22092 10424729
Art. 119 - Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995

1. Ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'ar

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22092 10424730
Art. 120 - Protezione dell'ambiente costiero

1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), a svolgere

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22092 10424731
Sezione IV - Inquinamento acustico e atmosferico
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22092 10424732
Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico

1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:

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22092 10424733
Art. 122 - Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico

1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di episodi acuti.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal

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22092 10424734
Art. 123 - Impianti termici

1. È delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi c

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22092 10424735
Art. 124 - Inquinamento acustico

1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'

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22092 10424736
Sezione V - Gestione dei rifiuti
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22092 10424737
Art. 125 - Principi generali

1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base dei seguenti cri

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22092 10424738
Art. 126 - Strumenti della pianificazione

1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:

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22092 10424739
Art. 127 - Piano territoriale regionale

1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:

a) alla ridu

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22092 10424740
Art. 128 - Pianificazione provinciale

1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR).

2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, anal

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22092 10424741
Art. 129 - Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994

1. La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, recante "Disciplina de

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22092 10424742
Art. 130 - Direttive regionali

1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano

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22092 10424743
Art. 131 - Competenze delle Province

1. In attuazione dell'art. 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142 alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'au

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22092 10424744
Art. 132 - Approvazione dei progetti

1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'

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22092 10424745
Art. 133 - Garanzie finanziarie

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che i

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22092 10424746
Art. 134 - Interventi di bonifica

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.

2. Per la realizzazione degli interventi di messa in si

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22092 10424747
Art. 135 - Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996

1. È abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto

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22092 10424748
Art. 136 - Delega in materia di eliminazione degli oli usati

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio delle funzioni previste all'

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22092 10424749
Art. 137 - Delega in materia di trasporti transfrontalieri

1. Sono delegate alle Province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità competente ai sensi della lett. a) del comma 4 del

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22092 10424750
Capo IV - Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
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22092 10424751
Sezione I - Funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere
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22092 10424752
Art. 138 - Programmazione e pianificazione

1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorità di bacino idrografico, istituite ai sensi della

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22092 10424753
Art. 139 - Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 138 è istituito il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, composto da:

a)

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22092 10424754
Art. 140 - Principi per l'esercizio delle funzioni

1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo nonché la riorganizzazione dei competenti servizi.

2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suol

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22092 10424755
Art. 141 - Gestione dei beni del demanio idrico

1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle relative concessioni.

1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico è effettuata in base ai criteri dettati da

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22092 10424756
Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche

1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997.

2. Le licenze di attingimento previste all'

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22092 10424757
Art. 143 - Dighe

1. In attesa del funzionamento del registro italiano dighe (RID) e fatta salva la possibilità di delega di cui al comma 2 dell'

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22092 10424758
Art. 144 - Difesa della costa

1. La Regione e gli Enti locali esercitano, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'

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22092 10424759
Art. 145 - Individuazione delle zone sismiche

1. La Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'

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22092 10424760
Art. 146 - Miniere

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle Province ed ai Comuni.

2. Alle Province compete:

a) il rilascio dei permessi di ricerc

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22092 10424761
Art. 147 - Deleghe di funzioni alle Province

1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed attività amministrative:

a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;

"a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al

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22092 10424762
Art. 148 - Deleghe a Province e Comunità montane

1. Alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui all'

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22092 10424763
Art. 149 - Deleghe ai Comuni

1. Sono delegati ai Comuni:

a) le funzioni previste dall'art. 11 della L. 1 novembre 1965, n. 1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione d

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22092 10424764
Art. 150 - Vincolo idrogeologico

1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico, in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno pubblico, perdere stabilità o turbare il regime delle acque, sia verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.

2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi

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22092 10424765
Art. 151 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni

1. Gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dagli articoli 147, 148 e 149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della pres

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22092 10424766
Sezione II - Disciplina dei canoni idrici
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22092 10424767
Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica

1. In attuazione dell'art. 86 del D. Lgs. n. 112 del 1998, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per uso irrigazione agricola:

1) “38,73 Euro” N48 per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata,

2) “0,35 Euro” N48 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata;

b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, “1.642,33 Euro” N48;

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22092 10424768
Art. 153 - Spese di istruttoria

1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica sono determinate in modo forfettario nella misura minima di “154,94 Euro” N48. Se la particolare complessità dell'istruttoria co

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22092 10424769
Art. 154 - Depositi cauzionali

1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933 (R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque

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22092 10424770
Art. 155 - Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

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22092 10424771
Art. 156 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come individuate dall'art. 6 del T.U. n. 1775 del 1933 (

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22092 10424772
Capo V - Opere pubbliche
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22092 10424773
Art. 157 - Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali.

2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente dispo

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22092 10424774
Art. 158 - Realizzazione di opere pubbliche

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'

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22092 10424775
Art. 159 - Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi

1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attività di:

a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di es

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22092 10424776
Art. 160 - Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975

1. Sono abrogati il terzo comma dell'a

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22092 10424777
CAPO VI - VIABILITÀ
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22092 10424778
Art. 161 - (Oggetto)

1. Il presente capo N1 disciplina l'e

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22092 10424779
Art. 162 - (Funzioni della Regione)

N97

1. La Regione esercita le funzion

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22092 10424780
Art. 163 - (Rete viaria di interesse regionale)

N25

1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella “grande rete” e nella �

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22092 10424781
Art. 164 - (Funzioni delle Province)

N73

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22092 10424782
Art. 164 bis - (Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale)

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22092 10424783
Art. 164 ter - (Autostrade regionali)

N13

1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità originate e destinate all'interno del territorio della Regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regi

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22092 10424784
Art. 165 - (Accordi interregionali e interprovinciali)

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'

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22092 10424785
Art. 166 - (Classificazione delle strade)

N74

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22092 10424786
Art. 167 - Risorse per la rete viaria di interesse regionale

1. La Regione stanzia distintamente, e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse per la rete viaria di interesse regionale.N103

2. Tali risorse sono destinate a:

a) interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale ed opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter;N104

b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale

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22092 10424787
Art. 167 bis - Contributi per interventi sulla restante viabilità

N70

1. La Regione è autorizzata ad assegnare "alla Città metropolitana di Bologna e"N66 alle Province fondi per inte

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22092 10424788
Art. 167 ter - (Spese di funzionamento)

N16

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22092 10424789
Art. 167 quater - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18

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22092 10424790
Capo VII
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22092 10424791
Artt. 168-175

N75

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22092 10424792
Capo VIII - Protezione civile
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22092 10424793
Art. 176 - Funzioni della Regione

1. In materia di protezione civile la Regione:

a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998;

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22092 10424794
Art. 177 - Funzioni conferite agli Enti locali

1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998.

2. Alle Province sono delegat

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22092 10424795
Art. 178 - Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992

1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma

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22092 10424796
TITOLO VII - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
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22092 10424797
Capo I - Sanità
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22092 10424798
Art. 179 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I d

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22092 10424799
Art. 180 - Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di distretti

1. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole " è effettuata", sono soppresse le parole " dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci " fino alle parole "Consulta provinciale di cui all'art. 14".

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22092 10424800
Art. 181 - Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994

1. L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", è così sostituito:

"Art. 11 (Conferenza sanitaria territoriale) — 1. È istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:

a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;

b) dal Presidente de

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22092 10424801
Art. 182 - Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994

1. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", è sostituito dal seguente:

"1. Gli ambiti territoriali delle Aziende USL della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Città metropolitana, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna di cui al comma 5.".

2. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della

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22092 10424802
Art. 183 - Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994

1. L'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", è sostituito dal seguente articolo:

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22092 10424803
Art. 184 - Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994

1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole " sentito il Comitato di Distretto " è soppressa la parola "eventualmente".

2. Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994 è così sostituito:

"7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri è discip

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22092 10424804
Artt. 185-186

N77

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22092 10424805
Capo II - Servizi Sociali
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22092 10424806
Art. 187 - Art. 195

N82

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22092 10424807
Capo III - Istruzione e formazione professionale
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22092 10424808
Art. 196 - Ambiti di intervento

N53

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22092 10424809
Art. 197 - Sistema educativo integrato

N54

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22092 10424810
Art. 198 - Finalità

N55

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22092 10424811
Art. 199 - Definizioni ed ambiti di integrazione

N56

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22092 10424812
Art. 200 - Funzioni della Regione

N57

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22092 10424813
Art. 201 - Funzioni delle Province e dei Comuni

N58

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22092 10424814
Art. 202 - Programmazione della rete scolastica

N59

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22092 10424815
Art. 203 - Diritto allo studio e all'apprendimento

N60

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22092 10424816
Art. 204 - Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato

N61

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22092 10424817
Art. 205 - Accreditamento delle strutture formative

N62

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22092 10424818
Art. 206 - Promozione dell'attività delle Università della terza età

N63

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22092 10424819
Art. 207 - Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998

1. Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, recante "Norme in materia di politiche regionali del lavo

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22092 10424820
Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport
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22092 10424821
Sezione I - Beni e attività culturali
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22092 10424822
Art. 208 - Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale

1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato.

2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli Enti locali ai sensi del

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22092 10424823
Art. 209 - Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali

1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:

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22092 10424824
Art. 210 - Commissione per i beni e le attività culturali

N85

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Sezione II - Spettacolo
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Art. 211 - Principi

1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali:

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Art. 212 - Funzioni della Regione

1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni:

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Art. 213 - Funzioni degli Enti locali

1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:

a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;

b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finali

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Sezione III - Sport
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Art. 214 - Attuazione dell'art. 157 del D. Lgs. n. 112 del 1998

1. In attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 la Re

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Art. 215 - Adeguamento della legislazione regionale

1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi:

a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore d

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Art. 216 - Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985

1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11, recante "Norme in materia di promozione delle at

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TITOLO VIII - POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE REGIME AUTORIZZATORIO
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Capo I - Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
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Sezione I - Principi generali
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Art. 217 - Oggetto

N30

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Art. 218 - Finalità del sistema integrato di sicurezza

N31

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Art. 219 - Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza

N32

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Sezione II - Promozione della sicurezza
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Art. 220 - Politiche e interventi

N33

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Art. 221 - Comitato scientifico

N34

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Sezione III - Polizia amministrativa regionale e locale
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Art. 222 - Servizio di polizia amministrativa regionale e locale

N35

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Art. 223 - Comitato consultivo per la polizia regionale e locale

N36

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Art. 224 - Contributi regionali

N37

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Art. 225 - Funzioni di polizia municipale

N38

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Art. 226 - Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale

N39

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Art. 227 - Gestione associata dei servizi di polizia municipale

N40

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Art. 228 - Funzioni delle Province

N41

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Art. 229 - Segni distintivi

N42

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Art. 230 - Regolamento di polizia locale

N43

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Art. 231 - Formazione professionale

N44

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Art. 232 - Adeguamento

N45

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Art. 233 - Competizioni su strada

N5

1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:

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TITOLO IX - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
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Art. 234 - Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984

N49

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Art. 235 - Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992

N50

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Art. 236 - Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994

N51

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Art. 237 - Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 genna

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Art. 238 - Disposizioni transitorie

N83

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Art. 239 - Abrogazione di norme delle leggi regionali n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992

1. N84

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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 240 - Procedimenti in corso

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicar

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Art. 241 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1) L.R. 11 novembre 1972 n. 10, recante: Istituzione di un fondo per prevenzioni nei settori della medicina e assistenza.

2) L.R. 23 gennaio 1973 n. 10, recante: Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.

3) L.R. 20 febbraio 1973 n. 12, recante: Istituzione di n. 60 borse di studio per iscritti alla scuola di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica.

4) L.R. 25 febbraio 1973 n. 13, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari.

5) L.R. 12 marzo 1973 n. 16, recante: Disposizioni transitorie relative a commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali.

6) L.R. 23 marzo 1973 n. 18, recante: Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge 20/10/1971, n. 912.

7) L.R. 8 giugno 1973 n. 22, recante: Integrazione della somma stanziata con legge regionale 22 novembre 1972, n. 12, relativa a provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.

8) L.R. 20 novembre 1973 n. 36, recante: Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.

9) L.R. 27 novembre 1973 n. 40, recante: Integrazione della somma stanziate per l'esercizio 1972 con legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1973 relativa all'adeguamento di disposizioni della Legge statale 12 marzo 1968, n. 326, per iniziative nel campo delle attività turistiche.

10) L.R. 4 marzo 1974 n. 10, recante: Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza.

11) L.R. 6 marzo 1974 n. 12, recante: Norme per il piano regionale ospedaliero.

12) L.R. 3 aprile 1974 n. 13, recante: Abrogazione della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 1973 concernente "Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118".

13) L.R. 27 maggio 1974 n. 20, recante: Contributo alla Società Itticoltura Valli Comacchio S.p.A. (S.I.VAL.CO.) per la redazione dei progetti esecutivi delle opere e degli impianti in attuazione del progetto di massima per il razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.

14) L.R. 20 giugno 1974 n. 23, recante: Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi.

15) L.R. 9 agosto 1974 n. 37, recante: Assegnazione di un fondo di dotazione di lire 300 milioni nonché di un contributo annuo di lire 100 milioni al Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari dell'Emilia-Romagna.

16) L.R. 19 agosto 1974 n. 40, recante: Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna.

17) L.R. 26 agosto 1974 n. 42, recante: Concessione di contributi a Comuni, Province, Enti di diritto pubblico e loro Consorzi per l'avvio ed il miglioramento di attività termali.

18) L.R. 21 novembre 1974 n. 51, recante: Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza.

19) L.R. 20 dicembre 1974 n. 56, recante: Erogazione all'Ente Regionale per la valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire un miliardo per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

20) L.R. 16 gennaio 1975 n. 3, recante: Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli Enti locali e loro Consorzi.

21) L.R. 20 gennaio 1975 n. 4, recante: Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi.

22) L.R. 24 gennaio 1975 n. 7, recante: Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

23) L.R. 24 gennaio 1975 n. 8, recante: Interventi straordinari a favore di Comuni e consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido già finanziati negli esercizi 1972 -1973-1974 a norma delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali.

24) L.R. 14 marzo 1975 n. 15, recante: Mantenimento dell'orfano Mauro Russo, vittima dell'attentato al treno "Italicus".

25) L.R. 14 maggio 1975 n. 30, recante: Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia - Romagna.

26) L.R. 19 maggio 1975 n. 34, recante: Mantenimento del minore Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti vittima dell'attentato al treno "Italicus".

27) L.R. 5 giugno 1975 n. 42, recante: Fusione di enti ospedalieri del Consorzio per i Servizi Sanitari e Sociali di Copparo.

28) L.R. 5 giugno 1975 n. 43, recante: Erogazione all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire due miliardi, per favorirne l'attività in conformità ai programmi regionali.

29) L.R. 5 giugno 1975, n. 44, recante: Conferimento all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un'assegnazione finanziaria per la costituzione della S.p.A. " Idrorisorse per lo Sviluppo dell'Emilia-Romagna (IDRO.S.E.R.)".

30) L.R. 11 dicembre 1975 n. 45, recante: Finanziamento dei servizi veterinari - Integrazione della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51.

31) L.R. 13 dicembre 1975 n. 46, recante: Integrazione del fondo previsto dall'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 "Interventi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia".

32) L.R. 24 dicembre 1975 n. 48, recante: Rifinanziamento della Legge regionale 19 agosto 1974, n. 40.

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