L.R. Emilia Romagna 13/11/2001, n. 38 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Emilia Romagna 13/11/2001, n. 38

Adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'Euro.
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[Premessa]



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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge reca norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'Eu

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Art. 2 - (Importi contenuti in leggi e regolamenti regionali)

1. Sono modificate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti regionali come indicato nella tabell

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Art. 3 - (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: adeguamento e conversione in Euro delle aliquote d'imposta)

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi successivi.

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Art. 4 - (Adeguamento e conversione in Euro di sanzioni amministrative)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" , la locuzione "da L. 5.000 a L. 200.000" è sostituita dalla locuzione "da 6 Euro

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Art. 5 - (Efficacia della legge)

1. La presente legge acquista efficacia alla data del 1° gennaio 2002; nelle more dell'entrata in

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ALLEGATO 1
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TABELLA A

Legge

Titolo

Disposizioni modificate

___________________________________________________________________________________


L.R. 13 agosto 1973, n. 29

Potenziamento delle strutture produttive zootecniche

Art. 10:



- al comma 3, la locuzione "ai 50 e fino a 150 milioni" è sostituita dalla locuzione "ai 25822,84 e fino a 77468,53 Euro";



- al comma 4, la locuzione "150 milioni" è sostituita dalla locuzione "77468,53 Euro";



- al comma 8, la locuzione "ai 20 e sino a 50 milioni" è sostituita dalla locuzione "ai 10329,14 e sino a 25822,84 Euro";



- al comma 9, la locuzione "50 milioni" è sostituita dalla locuzione "25822,84 Euro".




L.R. 1 luglio 1974, n. 24

Concessione di contributi per favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola

Art. 3:



- al comma 2, la locuzione "Lire 500.000" è sostituita dalla locuzione "258,23 Euro".




L.R. 30 luglio 1974, n. 36

Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia

Art. 3:



- al comma 1: la locuzione "lire 37.000" è sostituita dalla locuzione "19,11 Euro"; la locuzione "lire 25.000" è sostituita dalla locuzione "12,91 Euro"; la locuzione "lire 38.000" è sostituita dalla locuzione "19,63 Euro".




L.R. 29 agosto 1974, n. 47

Rifinanziamento, modifica ed integrazione delle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39

Art. 5:



- al comma 2, la locuzione "L. 400.000.000" è sostituita dalla locuzione "206582,76 Euro"




L.R. 14 aprile 1975, n. 22

Norme per la determinazione della quota d'interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti agevolati in materia di agricoltura disposti con leggi regionali

Art. 2:



- al comma 1, la locuzione "da lire 4.000.000 a lire 8.000.000" è sostituita dalla locuzione "da 2065,83 Euro a 4131,66 Euro".




L.R. 14 maggio 1975, n. 31

Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola

Art. 4:



- al comma 1, la locuzione "L. 5.000.000" è sostituita dalla locuzione "2582,28 Euro".




L.R. 19 maggio 1975, n. 33

Interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane

Art. 3:



- al comma 4, la locuzione "L. 10 milioni" è sostituita dalla locuzione "5164,57 Euro".



Art. 4:



- al comma 9, la locuzione "dieci milioni di lire" è sostituita dalla locuzione "5164,57 Euro".



Art. 5:



- al comma 1, la locuzione "lire 2 milioni" è sostituita dalla locuzione "1032,91 Euro".




L.R. 31 gennaio 1977, n. 7

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo

Art. 1:



- al comma 1, la locuzione "L. 50.000.000" è sostituita dalla locuzione "25822,84 Euro".



Art. 3:



- al comma 1, la locuzione "L. 10.000.000" è sostituita dalla locuzione "5164,57 Euro".



Art. 5:



- al comma 2, la locuzione "L. 2.000.000" è sostituita dalla locuzione "1032,91 Euro".




L.R. 6 luglio 1977, n. 31

Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna

Art. 54:



- al comma 2, la locuzione "L. 20.000" è sostituita dalla locuzione "10 Euro".




L.R. 10 luglio 1978, n. 23

Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne

Art. 8:



- al comma 1, la locuzione "da L. 30.000 a L. 300.000" è sostituita dalla locuzione "da 15 Euro a 154 Euro".




R.R. 9 dicembre 1978, n. 50

Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati

Art. 2:



- al comma 3, la locuzione "L. 50.000.000" è sostituita dalla locuzione "25822,84 Euro".



Art. 13:



- al comma 7, la locuzione "Lire 240.000" è sostituita dalla locuzione "123 Euro".




L.R. 14 febbraio 1979, n. 3

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche

Art. 2 bis:



- al comma 2: la locuzione "100 milioni di Lire" è sostituita dalla locuzione "51645,69 Euro"; la locuzione "50 milioni di Lire" è sostituita dalla locuzione "25822,84 Euro".



Art. 6:



- al comma 2, la locuzione "L. 2.000.000" è sostituita dalla locuzione "1032,91 Euro".




L.R. 23 agosto 1979, n. 26

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

Art. 6:



- al comma 1, la locuzione "lire duecentomila" è sostituita dalla locuzione "103 Euro":



- al comma 2, la locuzione "da lire duecentomila a lire un milione" è sostituita dalla locuzione "da 103 Euro a 516 Euro"




L.R. 26 ottobre 1979, n. 37

Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate - delega di funzioni amministrative alle Province

Art. 6:



- al comma 8, la locuzione "sei milioni di lire" è sostituita dalla locuzione "3098,74 Euro";



- al comma 11, la locuzione "sei milioni di lire" è sostituita dalla locuzione "3098,74 Euro".



Art. 11:



- alla lettera b) del comma 1: la locuzione "L. 250.000" è sostituita dalla locuzione "129,11 Euro"; la locuzione "L. 500.000" è sostituita dalla locuzione "258,23 Euro"; la locuzione "L. 900.000" è sostituita dalla locuzione "464,81 Euro".




L.R. 4 settembre 1981, n. 30

Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6

Art. 3:



- al comma 2: la locuzione "Lire 30.000.000" è sostituita dalla locuzione "15493,71 Euro"; la locuzione "Lire 300.000.000" è sostituita dalla locuzione "154937,07 Euro".




L.R. 30 novembre 1981, n. 42

Classificazione delle aziende alberghiere

Art. 12:



- al comma 1, la locuzione "da L. 500.000 a L. 3.000.000" è sostituita dalla locuzione "da 258 Euro a 1549 Euro";



- al comma 5, la locuzione "L. 1.000.000" è sostituita dalla locuzione "516 Euro".




L.R. 4 maggio 1982, n. 19

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica

Art. 39:



- al comma 1, la locuzione "L. 75.000.000" è sostituita dalla locuzione "38734,27 Euro".




L.R. 14 dicembre 1982, n. 56

Istituzione di tariffe speciali di abbonamento a servizi pubblici di trasporto a favore di particolari categorie di utenza

Art. 1:



- al comma 1, la locuzione "L. 10.000" è sostituita dalla locuzione "5,16 Euro".



Art. 2:



- al comma 1, la locuzione "L. 10.000" è sostituita dalla locuzione "5,16 Euro".



Art. 3:



- al comma 1, la locuzione "L. 10.000" è sostituita dalla locuzione "5,16 Euro"; la locuzione "L. 5000" è sostituita dalla locuzione "2,58 Euro".



Art. 6:



- al comma 1, la locuzione "L. 10.000" è sostituita dalla locuzione "5 Euro".



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ALLEGATO 2
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TABELLA B

Legge

Titolo

Disposizioni modificate

_________________________________________________________________________________


L.R. 15 febbraio 1994, n. 8

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Art. 61:



- alle lettere a), s), nn), ss), vv) ed eee) del comma 1, la locuzione "da L. 400.000 (pari ad Euro 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad Euro 1239,50)"è sostituita dalla locuzione "da 206 Euro a 1239 Euro";



- alla lettera b) del comma 1, la locuzione "da L. 900.000 (pari ad Euro 464,81) a L. 3.000.000 (pari ad Euro 1549,37)" è sostituita dalla locuzione "da 464 Euro a 1549 Euro";



- alle lettere c), i), r), t), z), aa), bb), cc), hh), ii), ll), mm), tt), uu), bbb) ed fff) del comma 1, la locuzione "da L. 200.000 (pari ad Euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad Euro 619,75)" è sostituita dalla locuzione "da 103 Euro a 619 Euro";



- alle lettere d), zz) ed aaa) del comma 1, la locuzione "da L. 500.000 (pari ad Euro 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad Euro 1549,37)" è sostituita dalla locuzione "da 258 Euro a 1549 Euro";


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