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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 24/03/1975, n. 18
L.R. Emilia Romagna 24/03/1975, n. 18
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[Premessa] |
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NORMA INTRODUTTIVA |
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Articolo 1N6 La legge regionale 15 maggio 1972, |
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TITOLO I - URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE, SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA - ESPROPRIAZIONI |
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Capo I - Ripartizione delle competenze tra gli organi della Regione |
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Articolo 2N6 Nelle materie di cui al presente titolo, al Consiglio regionale spetta: 1) emanare gli atti di carattere normativo, ivi compresi gli atti amministrativi che determinano criteri generali di intervento e prescrizioni di massima; 2) approvare: a) nei casi previsti dalla legge, i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i bilanci consuntivi degli enti, aziende e consorzi i cui atti non sono sottoposti all'organo regionale di controllo, nonchè i documenti programmatici le relazioni ad essi allegate; b) i piani territoriali di coordinamento e relative varianti di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; c) i piani urbanistici delle Comunità monta |
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Articolo 3N6 Nelle materie di cui al presente titolo, il Presidente della Regione: 1) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della Regione; 2) emana: |
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Articolo 4N6 La Giunta esercita, nelle materie di cui al presente titolo, le funzioni trasferite o delegate non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione, previste specificatamente in articoli della presente legge. Spetta, comunque, alla Giunta: 1) approvare: a) i piani regolatori generali e relative varianti di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; b) i regolamenti edilizi ed i programmi di fabbricazione e relative varianti, di cui all'art. 36 della citata legge urbanistica; c) le convenzioni - tipo da stipularsi per categoria di interventi, ai sensi degli artt. 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; d) i piani dei comuni o loro consorzi, per le zone da destinare agli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; |
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Articolo 5N6 "I compiti attribuiti agli uffici |
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Articolo 6N6 Il Consiglio e la Giunta, nei casi previsti dal successivo art. 33, adottano i provvedimenti di loro competenza sentita la 1a sezione del comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29 |
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Articolo 7N6 Gli elenchi degli strumenti urbani |
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TITOLO I - URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE, SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA - ESPROPRIAZIONI |
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Capo II - Delega di esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità |
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Articolo 8 |
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Articolo 9N6 "I Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative indicate dagli articoli 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integra |
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Articolo 10 |
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Articolo 11 |
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Articolo 12N6 Nel corso della delega il Consiglio regionale può emanare diretti |
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Articolo 13N6 "I provvedimenti amministrativi re |
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Articolo 14 |
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Articolo 15 |
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Articolo 16N6 La data di inizio dell'esercizio d |
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Articolo 17N6 Gli organi di cui al presente capo |
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TITOLO II - VIABILITÀ, ACQUEDOTTI, LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE |
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Capo I - Ripartizione delle competenze tra gli organi della Regione |
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Articolo 18Nelle materie di cui al presente titolo, spettano al Consiglio regionale le attribuzioni indicate ai punti 1, 2 a), 3 a), 3 b), 3 c) e 15) del precedente art. 2. |
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Articolo 19I pareri richiesti alla Regione da organi e amministrazioni statali, relativi a programmi settoriali |
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Articolo 20Nelle materie di cui al presente titolo, spettano al Presidente della Regione le medesime attribuzion |
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Articolo 21La Giunta esercita, nelle materie di cui al presente titolo, le funzioni trasferite o delegate esercitate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, le funzioni delle commissioni provinciali per l'edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, nonchè le altre funzioni trasferite o delegate, già esercitate da qualsiasi altro organo centrale o periferico dello Stato, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base ai precedenti articoli 18, 19 e 20. Spetta, comunque, alla Giunta: a) formulare le proposte relative ai piani e programmi di investimenti di competenza del Consiglio, nonchè le proposte relative alle conseguenti destinazioni di finanziamenti; b) consentire, a richiesta degli enti interessati e nei casi di sopravvenuta e accertata necessità, una diversa utilizzazione dei contributi loro assegnati, nei casi in cui le rettifiche non comportino variazioni all'entità dei contributi concessi né alla specie degli interventi programmati né alle finalità delle opere da realizzare né all'imputazione della spesa su altro capitolo del bilancio regionale; c) approvare i progetti di qualsiasi importo relativi ad opere di competenza diretta della Regione da eseguire in gestione diretta o con il sistema della concessione, provvedendo in quest'ultimo caso anche all'affidamento dei lavori all'ente concessionario mediante app |
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Articolo 22All'erogazione dei contributi in capitale a favore degli enti attuatori, la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità: a) 50 per cento previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori ne |
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Articolo 23Per le opere eseguite direttamente dalla Regione, la Giunta regionale provvede alla erogazione dei pa |
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Articolo 24Il Consiglio e la Giunta regionale, nei casi previsti dal secondo titolo della presente legge, adottan |
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TITOLO II - VIABILITÀ, ACQUEDOTTI, LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE |
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Capo II - Procedure per l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte degli enti locali |
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Articolo 25Le deliberazioni dei comuni, delle province, dei loro consorzi, delle Comunità montane e degli enti ospedalieri relative all'approvazione di progetti di opere pubbliche di loro competenza, di qualsiasi categoria, anche se assistite dal cont |
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Articolo 26L'approvazione dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici degli enti locali equivale a dichiara |
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TITOLO II - VIABILITÀ, ACQUEDOTTI, LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE |
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Capo III - Norme comuni alle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali |
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Articolo 27All'appalto delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali, di importo non superiore a L. 30.000.000, l'amministrazione regionale e gli enti locali, secondo la rispettiva competenza, in deroga a |
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Articolo 28Per i lavori pubblici rientranti nella competenza regionale e degli enti locali che importino nel lor |
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TITOLO III - ORGANI CONSULTIVI - UFFICI REGIONALI DEL GENIO CIVILE |
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Articolo 29 |
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Articolo 30 |
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Articolo 31 |
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Articolo 32La I sezione in formazione ridotta è costituita da componenti della I sezione stessa, come segue: a) dal presidente; |
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Articolo 33N6 La I sezione del comitato esprime parere: a) sui piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; b) sui piani regolatori generali |
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Articolo 34La I sezione in formazione ridotta esprime parere: 1) sui piani di zona di edilizia economica e popolare e relative varianti, ove |
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Articolo 35 |
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Articolo 36 |
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Articolo 37 |
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Articolo 38 |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 39Ai componenti del comitato consultivo regionale, che non siano iscritti nei ruoli dell'amministrazion |
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Articolo 40Gli strumenti urbanistici nonchè i progetti e gli affari, sui quali prima dell'entrata in vigo |
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Articolo 41Fino alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni attribuite ai comitati comprensoriali dall'art |
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Articolo 42Agli oneri derivanti all'amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1975, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso, dotato di uno stanziamento di L. 50.000.000. |
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