Articolo abrogato dalla L.R. del 30/06/2003 n. 12. L’articolo 200 così recitava: “Art. 200 - Funzioni della Regione - 1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del D. Lgs. n. 112 del 1998, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del D. Lgs. n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.

4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

5. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.”

Dalla redazione