Articolo abrogato dalla L.R. del 30/06/2003 n. 12. L’articolo 205 così recitava: “Art. 205 - Accreditamento delle strutture formative - 1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività di formazione professionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare il proprio sistema qualità secondo le norme ISO 9001.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri e delle priorità stabiliti dal Consiglio.”

Dalla redazione