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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 185 (Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici) — 1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 1991, n. 362;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 2 aprile 1968, n. 475.
2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione ne prescinde.
4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.
5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.
6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000.
Art. 186 (Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982) — 1. L'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica", è così sostituito:
"Art. 29 (Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici) — 1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla Provincia per l'intero territorio provinciale.
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende Unità sanitarie locali.
3. La Provincia approva le graduatorie e provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Aziende Unità sanitarie locali e ai Comuni interessati.".
2. Al secondo comma dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982 dopo le parole "dalla Giunta regionale, " sono aggiunte le parole "anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica,".
3. Il secondo comma dell'art. 36 della L.R. n. 19 del 1982 è sostituito dal seguente:
"Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno, ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali.".
4. Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982 sono abrogati.
I presenti articoli continuano ad applicarsi fino alla dalla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 64, comma 5 della L.R. 30/07/2015, n. 13.
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