Articolo abrogato dalla L.R. del 30/06/2003 n. 12. L’articolo 206 così recitava: “Art. 206 - Promozione dell'attività delle Università della terza età - 1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

a) avere sede nel territorio regionale;

b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;

c) operare senza fini di lucro;

d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle Province dei relativi contributi.”

Dalla redazione