N36 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 223 così recitava: “Art. 223 - Comitato consultivo per la polizia regionale e locale - 1. È istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.

2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.

3. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.

5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.”

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