N31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 218 così recitava: “Art. 218 - Finalità del sistema integrato di sicurezza - 1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalità diffusa.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.

3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza privilegiano:

a) gli interventi integrati, di natura preventiva;

b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;

c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attività svolte ai sensi del presente capo.

5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare i Prefetti e i Questori della Regione.”

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