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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
a) programmazione della messa in rete delle scuole;
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.
2. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D. Lgs. n.112 del 1998.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:
a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e nell'ambito della legislazione regionale del settore;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla L. 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.
5. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.”
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