N35 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 222 così recitava: “Art. 222 - Servizio di polizia amministrativa regionale e locale - 1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale è esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.

2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. Promuove, altresì, forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e locale.”

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