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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 17/02/2005, n. 6
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- L.R. 23/12/2011, n. 24
- L.R. 06/03/2007, n. 4
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per "sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000", di seguito denominato "sistema regionale", i territori che richiedono una pianificazione ed una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per potere garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la ricostituzione e riqualificazione di eco |
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Art. 3 - Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 20001. Il sistema regionale si compone di territori variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed ambientale; la sua funzione è volta a promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree protette ed i siti |
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Art. 4 - Classificazione delle Aree protette1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono alle seguenti tipologie: a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e s |
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Art. 5 - Finalità istitutive e obiettivi gestionali delle Aree protette1. Le Aree protette concorrono al perseguimento delle finalità generali della presente legge assumendo, insieme alla particolare classificazione tipologica, anche specifiche e distinte finalità istitutive in relazione ai caratteri propri di ogni area e del relativo contesto territoriale con particolare riferimento alle seguenti: |
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Art. 6 - Classificazione dei siti della Rete natura 20001. La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e da |
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Art. 7 - Aree di collegamento ecologico1. La Regione riconosce l'importanza delle Aree di collegamento ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per l'individuazi |
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Art. 8 - Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale |
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Art. 9 - Monitoraggio1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida detta |
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Art. 10 - Coordinamento e promozione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 20001. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di apposite direttive riguardanti in particolare le modalità di gestione e la predisposizione di strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione. |
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Art. 11 - Tutela della biodiversità1. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale. |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 |
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Art. 12 - Programma regionale1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato "Programma regionale". 2. Il Programma regionale contiene in particolare: a) le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di gestione; b) il rapporto relativo allo stato d |
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Art. 13 - Funzioni regionali1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche per la predisposizione, da parte degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, di proposte finalizzate alla formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agri |
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Art. 14 - Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all’artico |
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Art. 15 - Funzioni degli Enti di gestione dei parchi |
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Art. 16 - Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane |
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TITOLO III - COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 |
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Capo I - Parchi regionali |
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Sezione I - Istituzione e gestione |
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Art. 17 - Istituzione1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita legge regionale. 2. É demandata alla legge regionale la definizione: a) delle finalità istitutive; b |
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Art. 18 - Ente di gestione |
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Sezione II - Consorzio di gestione |
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Art. 19 - Organi del Consorzio |
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Art. 20 - Attività consultiva |
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Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico |
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Art. 22 - Personale del Consorzio |
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Art. 23 - Direttore |
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Sezione III - Pianificazione e strumenti di gestione |
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Art. 24 - Piano territoriale del Parco1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perime |
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Art. 25 - Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di carattere generale1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione: a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco; b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. È vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento; c) zona "C": di protezione ambientale, nella q |
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Art. 26 - Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco1. Il Piano territoriale del Parco è costituito da: a) un quadro conoscitivo costituito da una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile de |
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Art. 27 - Progetto di intervento particolareggiato1. Per le aree di particolare complessità ambientale, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C, l'Ente di gestione del Parco può predisporre ed adottare progetti di intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del Piano territoriale del Parco. 2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecut |
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Art. 28 - Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco1. Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 20 del 2000, per quanto non previsto dal presente articolo. 2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonché la valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale secondo i contenuti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000. Qualora, ai sensi dell'articolo 33, sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale, questo è allegato quale parte integrante al documento preliminare. 3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della Provincia, accertata la conformità degli elaborati predisposti dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000. |
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Art. 29 - Norme particolari per la pianificazione del Parco del Delta del Po1. Per il Parco del Delta del Po il Piano territoriale del Parco è sostituito dai Piani di stazione che, allo scopo di garantire l' |
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Art. 30 - Misure di salvaguardia1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del Parco e fino alla sua approvazione gli Enti interessati applicano, in materia d |
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Art. 31 - Efficacia del Piano territoriale del Parco |
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Art. 32 - Regolamento1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco. Si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole m |
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Art. 33 - Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare. 2. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al metodo della concertazione. 3. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a: a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità; b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale; c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico. 4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorit� |
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Art. 34 - Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco |
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Art. 35 - Tutela della fauna selvatica1. La gestione faunistica dei Parchi è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatic |
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Art. 36 - Gestione della fauna selvatica1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La gestione f |
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Art. 37 - Controllo della fauna selvatica1. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecol |
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Art. 38 - Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori |
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Sezione IV - Strumenti di controllo |
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Art. 39 - Parere di conformità1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impi |
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Art. 40 - Nulla-osta1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dop |
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Art. 40-bis - Albo degli amici del Parco/Riserva naturale |
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Capo II - Parchi naturali interregionali |
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Art. 41 - Istituzione e gestione1. All'istituzione dei Parchi interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese con le Regioni interessate. |
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Capo III - Riserve naturali regionali |
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Art. 42 - Istituzione1. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale, anche sulla base degli specifici obiettivi gestionali e della localizzazione territoriale indicati dal Programma regionale di cui all'articolo 12. 2. La delibera del Consiglio regionale definisce: a) la perimetrazione in scala 1:25.000 o superiore dei confini esterni e della zonazione interna; |
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Art. 44 - Gestione1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l’attribuzione della stessa all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente interessato. N41 2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in ess |
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Art. 45 - Classificazione tipologica e norme di carattere generale1. La delibera consiliare classifica la Riserva naturale regionale secondo una delle seguenti tipologie: a) Riserve naturali generali, per la conservazione di un insieme di valori naturali e storico-culturali che richiedono di essere regolamentati e promossi nella loro complessità e nelle loro interrelazioni funzionali; |
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Art. 46 - Regolamento della Riserva1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva. 2. Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentit |
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Art. 47 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva |
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Art. 48 - Parere di conformità1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi |
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Art. 49 - Nulla-osta1. L'Ente di gestione della riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991 |
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Capo IV - Paesaggi naturali e seminaturali protetti |
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Art. 50 - Istituzione1. All’istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all’articolo 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate. N47 |
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Art. 51 - Gestione e pianificazione1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è esercitata dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che la può attribuire, con l’atto istitutivo ovvero con atti successivi, agli Enti locali interessati o a loro forme associative. N50 2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000 |
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Art. 52 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata attribuita ad un soggetto diverso dall’Ente di gestione per i Parchi e la |
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Capo V - Aree di riequilibrio ecologico |
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Art. 53 - Istituzione1. All’istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assemb |
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Art. 54 - Gestione e pianificazione1. Attraverso l’atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni. N55 2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. |
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Art. 54-bis - Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale1. Qualora più comuni o più unioni siano interessati dalla presenza sul loro territorio di Aree di riequi |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 |
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Art. 55 - Sorveglianza territoriale1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integ |
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Art. 56 - Coltivazione e uso di organismi geneticamente modificati1. Nelle Aree protette di cui alla presente legge sono vietati la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticament |
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Art. 57 - Poteri sostitutivi1. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti d |
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Art. 58 - Semplificazione ed accelerazione delle procedure1. La Regione in applicazione dell'articolo 37, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004 emana apposite direttive volte alla semplificazion |
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Art. 59 - Indennizzi e contributi1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco, dall'atto istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo |
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Art. 60 - Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete natura 20001. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute: a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali; c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; d) negli strumenti |
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Art. 61 - Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui all'articolo 12, riguardano: a) fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue pa |
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TITOLO V - SANZIONI IN MATERIA DI FLORA E POLIZIA FORESTALE |
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Art. 62 - Sanzioni in materia di flora regionale protetta1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge reg |
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Art. 63 - Sanzioni in materia di polizia forestale1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 64 - Primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 20001. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del Prog |
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Art. 65 - Disposizioni transitorie1. Le Aree protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione tipologica del relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi gestionali avviene attraverso il primo Programma regionale. Entro sei mesi dall'emanazione delle direttive regionali di cui all'articolo 10, com |
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Art. 66 - Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si provv |
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Art. 67 - Riserve naturali dello Stato1. In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese inter |
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Art. 68 - Modificazioni all'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 19991. Il comma 7 dell'articolo 99 della legge reg |
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Art. 69 - Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 19941. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 |
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Art. 70 - Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione. |
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Art. 71 - Abrogazioni e disapplicazioni di leggi |
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Art. 72 - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli o mediante la modifica e l'integrazione di quelli esistenti nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
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