Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 228 così recitava: “Art. 228 - Funzioni delle Province - 1. La Provincia esercita le funzioni di polizia locale nelle materie connesse alle proprie competenze.

2. A tal fine la Provincia può istituire un Corpo di polizia amministrativa provinciale.”

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