Articolo abrogato dalla L.R. 30/07/2015, n. 13, così recitava:

“Art. 166 (Classificazione delle strade) — 1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.”

Dalla redazione