N51 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 26/11/2001 n. 43. L’articolo 236 così recitava: “Art. 236 - Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994 - 1. Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante " Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale", è inserito il seguente articolo:

"Art. 2 bis - Modalità di accesso

1. La copertura dei posti vacanti nell'amministrazione regionale avviene tramite:

a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;

b) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;

c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale.".

2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ferme restando le modalità d'accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati:

a) i requisiti per l'accesso;

b) la tipologia delle prove;

c) gli adempimenti della commissione esaminatrice.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:

a) le modalità di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle selezioni e delle prove pratiche, nonché le modalità di individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lett. e) del comma 3 dell'art. 36 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e delle disposizioni in materia di pari opportunità; dette commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;

b) il contenuto del bando e le modalità di presentazione delle domande;

c) le procedure di selezione;

d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente in materia di personale.".

3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.

2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso.

2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo deve essere dato atto nel bando di concorso.".

4. L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 44 - Dotazione organica e strutture organizzative

1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica e delle strutture organizzative, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.

2. La struttura organizzativa della Regione è costituita nel rispetto dei seguenti limiti:

a) il numero delle direzioni generali non può essere superiore a 15;

b) il numero dei servizi non può essere superiore a 78;

c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di livello dirigenziale non può essere superiore a 240.

3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche complessive.

4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti all'attuazione della legge n. 59 del 1997, la Giunta regionale può derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un risparmio del 50% del costo relativo alle indennità di posizione corrispondenti ai posti soppressi.".

5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da 47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art. 53 della L.R. n. 31 del 1994.”

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