Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 231 così recitava: “Art. 231 - Formazione professionale - 1. La Regione, nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.

2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione, costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale.

"2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione può concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale."

3. Le modalità di ammissione ai corsi di cui al presente articolo, la loro durata e tipologia, nonché i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale.”

Dalla redazione