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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 26/04/2001, n. 11
L.R. Emilia Romagna 26/04/2001, n. 11
L.R. Emilia Romagna 26/04/2001, n. 11
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[Premessa] |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate |
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CAPO II - COMUNITÀ MONTANE |
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Art. 2 - (Natura e funzioni)1. Le Comunità montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti con decreto del President |
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Art. 3 - (Autonomia statutaria)1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali. 2. Lo statuto determina, in particolare: a) la denominazione e la sede dell'ente; |
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Art. 4 - (Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali)1. Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 267 del 2000, l'esercizio associato di funzioni proprie dei C |
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Art. 5 - (Determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane)1. La Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base delle proposte presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace ese |
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Art. 6 - (Controllo sulle Comunità montane)1. Il controllo sugli atti delle Comunità montane è esercitato secondo quanto previsto |
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Art. 7 - (Istituzione di nuove Comunità montane e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunità montane esistenti)1. Qualora sia istituita una nuova Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali, indica i Comuni che ne fanno parte e costituisce la Comunità stessa. Con il medesimo decreto sono sta |
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''Art. 7 bis - Contributi per le spese di primo impianto di funzionamento delle Comunità montaneN1 1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi |
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CAPO III - ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI |
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Art. 8 - (Associazioni intercomunali)1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei Comuni. 2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione intercom |
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CAPO IV - PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE |
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Art. 9 - (Contenuti del Programma)1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 10: |
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Art. 10 - (Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma)1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale, in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e |
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CAPO V - INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE GESTIONE ASSOCIATE |
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Art. 11 - (Destinatari degli incentivi)1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i proc |
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Art. 12 - (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali)1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti local |
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Art. 13 - (Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle Comunità montane)1. Nel territorio della Comunità montana possono essere individuate, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati, d'intesa con il Consiglio della Comunità, una o più zone per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana stessa, tenendo conto della omogeneità e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni. |
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Art. 14 - (Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative)1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata. 2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali, N3 e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunità montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non è corris |
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"Art. 14 bis - Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastaliN4 1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dal 1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dell |
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Art. 15 - (Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni)1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo: |
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Art. 16 - (Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali)1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di Affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali. |
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Art. 17 - (Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale)1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legg |
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CAPO VI - AREA METROPOLITANA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI |
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Art. 18 - (Area metropolitana)1. Fino all'istituzione della Città metropolitana, nell'area metropolitana di Bologna, delimitata ai sensi della |
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Art. 19 - (Altri livelli di gestione associata sovracomunale)1. Le Unioni, le Comunità montane ed i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali posson |
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Art. 20 - (Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999)1. L'art. 20 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 20 - (Forme associative) 1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti al |
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Art. 21 - (Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992)1. L'art. 23 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 "Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti della Regione ", come sostituito dal comma 3 dell'art. 36 della L.R. n. 3 del 1999, è sostituito dal seguente: "Art. 23 - (Invio delle deliberazioni) 1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni feriali dalla loro adozione. |
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Art. 22 - (Modifica dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994)1. Alla fine del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del ser |
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Art. 23 - (Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 29 del 1995)1. Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'Istituto di beni arti |
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CAPO VII - NORME FINALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI |
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Art. 24 - (Adeguamento degli statuti delle Comunità montane)1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entr |
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Art. 25 - (Delimitazione territoriale delle Comunità montane)1. Fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art |
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Art. 26 - (Contributi alle forme associative già esistenti)1. Ai fini dell'applicazione del termine di durata quinquennale dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 14, non |
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Art. 27 - (Primo Programma di riordino territoriale)1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale procede all'approvazione d |
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Art. 28 - (Procedimenti in corso)1. Ai procedimenti per la concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di riorganizzazione |
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Art. 29 - (Norme finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzion |
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Art. 30 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale: |
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Art. 31 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Sta |
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