Articolo abrogato dalla L.R. 30/07/2015, n. 13, così recitava:

“Art. 164 (Funzioni delle Province) — 1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, le funzioni relative a:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma di cui all'art. 164 bis.

3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e ) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.”

Dalla redazione