Comma abrogato dalla L.R. del 14/04/2004 n.71. Il comma 1 così recitava: "Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat), nonché alla definizione dello stato di conservazione e delle modalità di gestione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104."

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