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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 24/07/2014, n. 22
L. R. Emilia Romagna 24/07/2014, n. 22
L. R. Emilia Romagna 24/07/2014, n. 22
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valori |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo. 2. Il pescaturismo è l’attività volta alla diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca, compresa, secondo le specificità e le vocazioni territoriali, l’organizzazione di escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, finalizzata all’osservazione delle attività di pesca professionale, allo svolgimento di attività di pesca sportiva o al trasporto di subacquei. L’attività di pescaturismo è svolta dall’impresa ittica di pesca professionale attraverso l’imbarco di persone, non facenti parte dell’equipaggio, a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell’impresa stessa. 3. L’ittiturismo è l’insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, ITTITURISMO, ACQUITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE |
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Art. 3 - Requisiti per l’esercizio delle attività1. Le attività di cui all’articolo 2 sono svolte sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite nella presente legge e nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 12. |
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Art. 4 - Utilizzo dei beni per lo svolgimento delle attività1. Possono essere utilizzati per le attività di cui all’articolo 2 l’abitazione dell’imprenditore ittico nonché le strutture, le imbarcazioni e le attrezzature già nella disponibilità dell’impresa ittica. |
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Art. 5 - Accessibilità alle strutture1. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere ar |
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Art. 6 - Disposizioni igienico–sanitario1. Le strutture ed i locali destinati alle attività di cui all’articolo 2 devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d’igiene. 2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore ittico devono tener conto delle caratteristiche struttural |
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Art. 7 - Obblighi e divieti1. Le imprese ittiche possono esercitare le attività di cui alla presente legge avvalendosi delle locuzioni “Pescaturismo”, “Ittiturismo”, o “Acquiturismo”. È fatto divieto di |
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Art. 8 - Vigilanza e sanzioni1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitati dai Comuni. Sono fatti salvi i controlli spettanti ai servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità statali. 2. Chiunque svolge le attività di cui all’articolo 2, senza aver pr |
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TITOLO III - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE |
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Art. 9 - Misure per la promozione e lo sviluppo del pescaturismo, dell’ittiturismo e dell’acquiturismo1. La Regione, compatibilmente con le modalità di intervento europee, valorizza e sostiene le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, in particolare attraverso: |
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Art. 10 - Elenco regionale delle imprese esercenti il pescaturismo, l’ittiturismo e l’acquiturismo1. È istituito presso la Regione un apposito elenco in cui sono iscritte le imprese ittiche ch |
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Art. 11 - Club di eccellenza1. La Regione riconosce Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni delle attività di cui all’articolo 2, sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti. 2. I Club devono adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualita |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE |
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Art. 12 - Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore d |
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Art. 13 - Clausola valutativa1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, anche sulla base dei dati contenuti nell’Elenco di cui all’articolo 10 trasmette alla competente |
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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999. Istituzione della Consulta ittica regionale1. Dopo l’articolo 82 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 R(Riforma del sistema regionale e locale), è inserito il seguente articolo: “Art. 82 bis (Istituzione della Consulta ittica regionale) — 1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquico |
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Art. 15 - Disposizioni transitorie1. Gli imprenditori ittici che al momento dell’entrata in vigore della presente legge già esercitano le attività di cui all&rsq |
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