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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Art. 84 - Definizioni e funzioni della Regione
1. Il presente capo disciplina le funzioni relative alla materia energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività relative alla ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale, nonché le attività inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.
2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano energetico regionale, nonché l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Il piano di cui al presente comma è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciale.
3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonché di progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di loro competenza, ivi compresi i piani comunali di cui al comma 1 dell'art. 86;
c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale, di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;
d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi energetici di pubblica utilità di interesse regionale;
e) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;
f) la definizione delle procedure per la individuazione e la localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998 entro i limiti fissati ai sensi della lett. i) del comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto;
h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attività ed i servizi che interessano i rispettivi territori.
4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso consumo specifico, nonché di iniziative utilizzanti tecnologie che non abbiano raggiunto la maturità commerciale e di esercizio, nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale;
b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;
c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
d) l'assistenza agli Enti locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia;
e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali e degli Enti locali sono adottate sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali.
6. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite agli Enti locali, al fine di assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, nonché ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle funzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 85 - Funzioni delle Province
1. Le Province concorrono alla determinazione della politica energetica regionale secondo quanto previsto dal presente capo ed esercitano le seguenti funzioni:
a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, salvo quanto previsto per i Comuni dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 86;
b) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle competenze dello Stato;
c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;
e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei giacimenti;
f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui al comma 2 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998;
g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative statali.
Art. 86 - Funzioni dei Comuni
1. I Comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.
2. I Comuni esercitano le funzioni relative:
a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale, con particolare riferimento alla individuazione delle aree che risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento nonché dei limiti e dei criteri nel cui ambito deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi dell'art. 6 della L.9 gennaio 1991, n. 10;
b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della legislazione regionale in materia.
3. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative statali.
Art. 87 - Esercizio delle funzioni conferite
1. Le Province ed i Comuni esercitano le funzioni conferite ai sensi degli articoli 85 e 86 nel rispetto degli obiettivi della programmazione energetica regionale nonché delle direttive regionali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in attuazione dei principi della semplificazione e dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 88 - Convenzioni
1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in applicazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della L. 25 agosto 1991, n. 282, e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle Province e ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica locale.
Art. 89 - Norma transitoria
1. Nelle more dell'adozione del piano energetico regionale, la Giunta regionale propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica energetica regionale.”
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