Articolo sostituito dall'art. 45, comma 1, della L.R. 30/06/2014, n. 8 e, successivamente, abrogato dall'art. 32, comma 2, della L.R. 13/04/2023, n. 3, così recitava:

"Art. 35 - Conferenza regionale del Terzo settore

1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell’associazionismo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza."

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