Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 224 così recitava: “Art. 224 - Contributi regionali - 1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui alla sezione prima del capo primo del presente titolo, sulla base delle priorità, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili.

2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.”

Dalla redazione