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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 17/08/1988, n. 32
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- L.R. 28/07/2023, n. 10
- L.R. 30/07/2019, n. 13
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- L.R. 12/02/2010 n. 4
- L.R. 20/12/2013, n. 27
- L.R. 28/01/2003, n. 1
- L.R. 23/12/2002 n. 40
- L.R. 13/11/2001, n. 38
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna, nell'intento di sviluppare il termalismo, settore rilevante della propria economia, ed in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi |
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Art. 2 - Programmazione degli interventi1. Gli interventi della Regione per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree e delle attività idro-termali sono attuati in raccordo con gli strumenti della programmazione e della pianificazione, in armonia con gli obi |
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Art. 3 - Consulta regionale per il termalismo |
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Titolo II - RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI |
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Art. 4 - Salvaguardia ambientale1. La Regione tutela l'assetto igienico ed ambientale del territorio nel quale si svolge l'attività di ricerca e d'estrazione delle acque minerali e t |
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Art. 5 - Permessi di ricerca1. Chiunque intenda procedere alla ricerca di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere il relativo permesso. 2. La domanda di permesso è rivolta alla Regione, che per le finalità del presente titolo esercita le relative attività gestionali attraverso l’A |
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Art. 6 - Rilascio del permesso1. L’Amministrazione competente, verificati i requisiti di cui all'art. 5, rilascia il permesso, approvando il progetto di ricerca, anche con le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale e prescrivendo, ove necessario, al riguardo particolari cautel |
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Art. 7 - Concessione di coltivazione1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere la relativa concessione, rilasciata dall’Amministrazione competente nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e trasparenza. N14 2. La domanda è rivolta alla Amministrazione competente, ed è corredata: a) dalla documentazione relativa al possesso da parte del titol |
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Art. 8 - Rilascio della concessione1. L'atto di concessione dovrà specificare i seguenti obblighi del concessionario: a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis;N8 b) rispetto delle prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla Amministrazione compe |
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Art. 8-bis - Subconcessione1. Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa: a) a un altro |
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Art. 9 - Contratti di somministrazione1. Nell'ipotesi di contratti di somministrazione il concessionario dovrà in particolare: |
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Art. 10 - Unicità di bacino1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, la Giunta regionale può, con deliberazione motivata, imporre |
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Art. 11 - Disciplina dei permessi e delle concessioni in corso1. Con proprio provvedimento, la Amministrazione competente conferma, nei termini e con le modalità previste nei commi successivi, i permessi e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli alle nuove disposizioni. N17 |
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Art. 12 - Pertinenze e impianti. Ipoteche1. I giacimenti di acque minerali e termali e le relative pertinenze, sono soggetti al regime giuridico degli immobili. |
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Art. 13 - Pubblica utilità1. Entro l'area estrattiva individuata dall'atto di concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il |
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Art. 14 - Cessioni e trasferimenti1. Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca e della concessione deve essere, a pena di nullità, preventivamente autorizzato d |
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Art. 15 - Continuità dell'attività estrattiva1. Il concessionario deve esercitare l'attività di coltivazione in modo continuativo. 2. L’Amministrazione competente, su moti |
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Art. 16-bis - Canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente1. Il concessionario di acque minerali naturali e acque di sorgente, in aggiunta al diritto proporzionale di cui all'articolo 16, è tenuto a versare annualmente entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e acqua di sorgente oggetto di sfruttamento nell'anno precedente. 2. La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo de |
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Art. 17 - Informazioni e attività ispettive1. I titolari di permessi e concessioni sono tenuti a trasmettere dati e informazioni relativi ai titoli minerari loro assentiti, attenendosi alle istr |
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Art. 18 - Cessione del permesso di ricerca e della concessione1. I permessi di ricerca e le concessioni previsti dalla presente legge cessano per: |
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Art. 19 - Scadenza del termine1. Alla scadenza della concessione, ove non sia rinnovata, il titolare della stessa deve consegnare alla Regione i beni oggetto del provvedimento e le |
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Art. 21 - Decadenza1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dall’Amministrazione competente regionale quando: a) i lavori non siano stati iniziati entro il termine stabilito o siano rimasti sospesi, senza giustificato motivo, per più di tre mesi; b) il ricercatore non abbia adempiuto agli obblighi contenuti nel relativo provvedimento di rilascio o di |
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Art. 22 - Revoca1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere revocati, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, soltanto per preminenti m |
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Art. 23 - Sanzioni amministrative pecuniarie1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali senza permesso o in difformità da quanto in esso previsto, chiunque produca dichiarazioni o certificazioni infedeli in ordine ai dati di cui alle lett. a) dei secondi commi degli artt. 5 e 7, ometta o ritardi l'installazione, per un periodo superiore a trenta giorni, o manometta la strumentazione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 8, è soggetto alla sanzione amministr |
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Art. 24 - Procedure1. Le infrazioni alla presente legge ed alle norme statali che disciplinano la materia da essa regolata sono accertate ed irrogate secondo le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla |
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Art. 25 - Rinvio alle disposizioni statali1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo restano in vigore le disposizioni di legge statale concernenti la ricerca e la coltivazion |
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Art. 25-bis - Clausola valutativa del Titolo II1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne |
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Titolo III - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO |
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Art. 26 - Dell'uso terapeutico o igienico-speciale1. Le acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali loro riconosciute, possono essere utilizzate: a) in loco presso stabilimenti termali; b) per imbottigliamento e condizionamento in loco; |
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Capo I - Dell'autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali |
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Art. 27 - Definizione di stabilimento termale1. Sono considerati stabilimenti termali, ai sensi della lettera a) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, quelli in cui si utilizzano: |
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Art. 28 - Documentazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali1. L'istanza di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali deve indicare l'uso al quale lo stabilimento è destinato e le stagioni nelle quali sarà aperto al pubblico. 2. All'istanza dovrà essere allegato: |
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Art. 29 - Contenuti dell'autorizzazione1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere: a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione; b) l'elencaz |
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Art. 30 - Apertura stagionale1. La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata all'esito favorevole della visita di controllo del Servizio Igiene p |
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Art. 31 - Sospensione e revoca1. Le autorizzazioni previste dal secondo comma dell'art. 26 possono essere sospese con atto del Sindaco, previa diffida, ove siano constatate irregola |
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Capo II - Disciplina degli stabilimenti termali |
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Art. 32 - Direttore sanitario1. Il Direttore sanitario risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari e vigila sull'applicazione |
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Art. 33 - Pubblicità1. La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindi |
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Art. 34 - Convenzioni1. Le Unità sanitarie locali, a norma dell'art. 36 della Legge 23 dicemb |
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Capo III - Promozione del termalismo |
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Art. 35 - Valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio regionale emana direttive |
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Art. 36 - Formazione professionale - Aggiornamento1. L'attività di formazione professionale al e sul lavoro degli operatori sanitari addetti agli stabilimenti termali è disciplinata dalla L.R. 2 novembre 19 |
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Art. 37 - Abrogazione di norme1. Il Titolo III della L.R. 8 gennaio 1980, n. 2 è soppresso. |
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Titolo IV - PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ E DEL TURISMO TERMALE |
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Capo I - Società per lo sviluppo del termalismo |
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Art. 38 - Costituzione di società1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici, solle |
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Art. 39 - Patti sociali1. La partecipazione alla società è subordinata, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, alle condizioni indicate ai commi successivi. 2. La società dovrà avere ad oggetto: a) lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo regionale, nelle sue varie componenti, med |
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Art. 40 - Capitale e diritti sociali1. La Regione sottoscrive, all'atto della costituzione della società, la maggioranza assoluta delle azioni. |
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Art. 41 - Società d'area1. La Regione favorisce la nascita di società d'area in qualunque forma costituite purché siano a prevalente partecipazione privata e finalizzate all |
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Art. 42 - Contributi agli Enti locali e realizzazione di progetti finalizzati1. Ai fini dell'adesione alle società d'area di cui al precedente articolo 41 la Regione può concedere agli Enti locali contributi nella misura massi |
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Capo II - Incentivi al settore termale |
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Art. 43 - Programma di settore1. Il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, sentita la Consulta regionale per il termalismo prevista dall'art. 3, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo. 2. Per l'attuazione del progra |
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Art. 44 - Procedimento di erogazione degli incentivi1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi, indicati all'art. 43, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente il progetto di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dal programma di settore o dalla legge finanziaria regionale. |
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Art. 45 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.750.000.000 nel biennio 1988-1989 di cui Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988 e con l'istituzione di appositi capitoli nella p |
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