Articolo abrogato dalla L.R. del 30/06/2003 n. 12. L’articolo 202 così recitava: “Art. 202 - Programmazione della rete scolastica - 1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunità montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.”

Dalla redazione