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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 21/04/1999, n. 3
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- L.R. 30/06/2003, n. 12
- L.R. 31/03/2003, n. 7
- L.R. 19/12/2002, n. 36
- L.R. 26/11/2001, n. 43
- L.R. 25/11/2002, n. 31
- L.R. 13/11/2001, n. 38
- L.R. 13/11/2001, n. 36
- L.R. 04/05/2001, n. 12
- L.R. 26/04/2001, n. 11
- L.R. 22/02/2001, n. 5
- L.R. 24/03/2000, n. 22
- L.R. 28/02/2000, n. 15
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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO |
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TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI |
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Art. 1 - Finalità e indirizzi generali1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali: a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati b |
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Art. 2 - Principi1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente articolo. 2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi: a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà; b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione del |
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Art. 3 - Criteri per le disposizioni di parte terza1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti: |
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Art. 4 - Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative1. La Regione, nonché le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero l |
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TITOLO II - NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE |
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Art. 7 - Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998. |
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Art. 8 - Mobilità del personale1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale. 2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione |
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Art. 9 - Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della regione, anche al fine di i |
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PARTE SECONDA - SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO TERRITORIALE E STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE |
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TITOLO III - LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI |
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Capo I - Ruolo dei soggetti istituzionali |
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Art. 10 - Principi generali per la ripartizione delle funzioni1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: |
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Art. 11 - Funzioni dei Comuni1. È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzion |
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Art. 12 - Funzioni delle Province1. Le Province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni am |
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Art. 13 - Funzioni della Città metropolitana di Bologna1. Saranno attribuite alla Città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i prin |
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Art. 14 - Funzioni della Regione1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. 2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizz |
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Art. 15 - Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, |
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Art. 16 - Potere sostitutivo |
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Capo II - Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura |
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Art. 17 - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamen |
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Art. 18 - Controllo sugli organi1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi d |
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Art. 19 - Consultazione1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di c |
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Capo III - Forme associative e strumenti di integrazione dei Comuni |
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Art. 20 - (Forme associative) |
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Art. 21 - Associazioni intercomunali |
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Art. 22 - Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997 |
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Art. 24 - Programma di riordino territoriale |
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TITOLO IV - STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE |
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Capo I - Conferenza Regione-Autonomie locali e strumenti di concertazione |
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Art. 25 - Composizione1. È istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali. 2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regio |
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Art. 26 - Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti. 2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio sen |
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Art. 27 - Durata in carica1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto. |
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Art. 28 - Convocazioni1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato |
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Art. 29 - Compiti |
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Art. 30 - Espressione dei pareri1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a: a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento; |
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Art. 31 - Intese1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti del |
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Art. 32 - Spese di partecipazione1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'amministrazione di |
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Art. 33 - Programmazione negoziata1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuove att |
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Capo II - Strumenti della concertazione sociale |
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Art. 34 - Conferenza regionale per l'economia e il lavoro1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con provvedimento della Giunta regionale n. 4859 del 5 ottobre 1993 |
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Art. 35 - Conferenza regionale del Terzo settore |
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Capo III - Comitato regionale di controllo |
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Art. 36 - Modifiche alla L.R. n. 7 del 19921. In attuazione della legge n. 127 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, recante "Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione". 2. L'art. 2 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Comitato regionale di controllo) — 1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Comitato regionale di controllo, di seguito denominato " Comitato", costituito in unica sezione secondo le modalità previste dalla legge. Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione. 2. Il Comitato è interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 42 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Viene, altresì, rinnovato integralmente in seguito a scioglimento pronunciato con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel caso in cui non sia più in grado di funzionare. 3. Il Comitato continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo di controllo. 4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di nomine di competenza regionale e proroga degli organi amministrativi." 3. L'art. 23 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 23 (Invio delle deliberazioni) — 1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni dalla loro adozione. 2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato propri atti, ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, è assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce. 3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato, ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, sono inviate al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni dall'iniziativa assunta dai consiglieri. 4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui ai commi 34 e 39 dell'art. 17 della legge n.127 del 1997, il Segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'albo pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni. |
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Art. 37 - Abrogazioni e norma interpretativa1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina |
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PARTE TERZA - RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE |
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TITOLO V - Sviluppo economico e attività produttive |
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Capo I - Agricoltura |
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Art. 38 - Esercizio delle funzioni1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della |
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Capo II - Artigianato |
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Art. 39 - Oggetto1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli Enti locali e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle funzioni in materia di artigianato co |
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Art. 40 - Funzioni della Regione1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, nonché: a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli Enti locali ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di |
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Art. 41 - Funzioni delle Province1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni: a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in con |
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Art. 43 - Funzioni delle CCIAA1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell' |
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Art. 44 - Riparto delle risorse1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì |
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Art. 45 - Rinvii1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine, |
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Art. 46 - Modifiche alla L.R. n. 20 del 19941. L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante "Norme per la qualificazione dell'impresa artigian |
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Art. 47 - Norma finale1. Le Province esercitano le funzioni conferite dal presente capo a decorrere dall'anno successivo al subentro nelle convenzioni di |
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Capo III - Conferimento delle funzioni in materia di industria |
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Art. 49 - Funzioni della Regione1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni amministrative concernenti: a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria; b) la gestione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 53; c) la determinazione delle |
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Art. 50 - Funzioni degli Enti locali1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali. 2. Gli Enti l |
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Capo IV - Cooperazione |
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Art. 51 - Esercizio delle funzioni1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del D. Lgs. n. 112 del 1998. 2. La Regione eserc |
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Art. 52 - Modifiche alla L.R. n. 22 del 19901. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la coop |
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Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive |
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Sezione I - Ulteriori provvedimenti in attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 |
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Art. 53 - Fondo unico regionale per le attività produttive industriali1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al |
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Art. 54 - Programma regionale1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso. 2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative. 3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attiv |
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Art. 55 - Modalità e procedure di intervento1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale. |
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Art. 56 - Convenzioni1. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 |
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Art. 57 - Monitoraggio e valutazione del programma regionale1. La Regione svolge l'attività di monitoraggio e valutazione del programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale prese |
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Sezione II - Riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive industriali |
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Art. 58 - Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria. |
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Art. 58 bis - Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 |
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Art. 59 - Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese1. La Regione realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso iniziative |
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Art. 60 - Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere: |
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Art. 61 - Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del D. Lgs. n. 112 del 1998, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguen |
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Sezione III - Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata per lo sviluppo del sistema produttivo |
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Art. 62 - Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti loc |
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Art. 63 - Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive1. I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolt |
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Art. 64 - Progetti di sviluppo delle attività produttive1. I progetti di sviluppo delle attività produttive definiscono: a) la delimitazione territoriale del progetto; b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del progetto; |
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Art. 65 - Convenzione di realizzazione1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di sviluppo delle attività produttive, verificata la su |
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Art. 66 - Intese istituzionali1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1 |
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Sezione IV - Norme comuni |
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Art. 67 - Interventi1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. |
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Art. 68 - Soggetti beneficiari e regimi di aiuto1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonché dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati, secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da: a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della regione; |
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Art. 69 - Norma finale1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di bilancio afferenti le leggi regionali 2 maggio 1983, n |
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Capo VI - Sportello unico |
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Art. 70 - Sportello unico per le attività produttive1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo. 2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi. |
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Capo VII - Fiere |
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Art. 72 - Esercizio delle funzioni1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall'art. 41 del D. Lgs. |
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Capo VIII - Commercio |
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Art. 74 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del D. Lgs. n. 112 del 1998, dal |
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Art. 75 - Funzioni degli Enti locali1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti: a) l'individuazione, nel rispetto del piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; |
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Art. 76 - Norma finale1. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 75 a decorrere dal 1 gennaio 2000. |
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Capo IX - Relazioni con il sistema camerale |
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Art. 77 - Rapporti con il sistema camerale1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio, Indus |
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Capo X - Pesca marittima e maricoltura |
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Art. 78 - Oggetto1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pe |
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Art. 79 - Funzioni della Regione1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività |
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Art. 80 - Delega di funzioni1. Sono delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì -Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione, di l |
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Art. 81 - Riparto delle risorse1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì -Cesena e Rimini con deliber |
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Art. 82 - Modifiche alla L.R. n. 3 del 19791. Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, recante "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche", le parole " vanno indirizzate al Presidente della Giun |
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Art. 82 bis - Istituzione della Consulta ittica regionale1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell’acquicoltura maggiormente r |
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Art. 83 - Norma finale1. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente capo a decorrere dall'1 gennaio 2000. |
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Capo XI – Energia |
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Sezione II - Semplificazioni in materia di distribuzione di energia elettrica |
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Art. 90 - Modifiche alla L.R. n.10 del 19931. L'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, recante "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici) — 1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di opere accessorie, nonché di varianti di quelli esistenti che implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale. 2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica: a) con tensione nominale fino a 5000 volt; b) con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri. 3. Non sono altresì soggette ad autorizzazione: a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi; b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti. 4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2 l'esercente è tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative planimetrie. 5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla lett. a) del comma 3, l'esercente è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati alm |
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Capo XII - Turismo |
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Art. 92 - Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997 |
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TITOLO VI - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
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Capo I - Pianificazione territoriale ed urbanistica |
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Art. 93 - Principi per la riforma della legislazione urbanistica1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia. |
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Art. 94 - Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1978 |
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Capo II - Edilizia residenziale pubblica |
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Art. 95 - Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali: a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione; |
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Art. 96 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita. 2. I piani |
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Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 98 - Oggetto1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dalle norme contenute nel capo III del titolo III d |
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Art. 99 - Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legi |
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Art. 99 bis - Programma regionale per la tutela dell’ambiente1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma regionale per la tutela dell’ambiente. 2. |
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Art. 100 - Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell’ambiente |
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Art. 102 - Corpo regionale forestale1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti: |
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Art. 103 - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del D. Lgs. n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale. 2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. |
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Sezione II - Parchi e protezione della flora e della fauna |
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Art. 104 - Parchi e riserve naturali1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 112 del 1998 è affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al t |
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Art. 105 - Protezione della flora e della fauna1. N9 |
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Art. 107 - Modifiche alla L.R. n. 2 del 19771. Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - |
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Art. 108 - Modifiche alla L.R. n. 30 del 19811. Dopo l'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, recante "Incentivi per lo sviluppo e la va |
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Art. 109 - Modifiche alla L.R. n. 11 del 19881. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante " Disciplina dei parchi e delle riserve naturali ", le parole da "Tali norme" a "presente legge. " sono sostituite dalle seguenti: "Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco.". 2. La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituita dalla seguente: "b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate pe |
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Sezione III - Inquinamento delle acque |
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Art. 110 - Funzioni della Regione1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni: a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei |
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Art. 111 - Funzioni delle Province1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni: "a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amm |
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Art. 112 - Funzioni dei Comuni1. È di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque |
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Art. 113 - Strumenti della pianificazione1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse idriche: |
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Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque. |
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Art. 115 - Pianificazione provinciale1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6: |
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Art. 116 - Acque idonee alla molluschicoltura1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 112 del 1998, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano le acque |
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Art. 117 - Acque dolci idonee alla vita dei pesci1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita d |
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Art. 118 - Acque idonee alla balneazione |
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Art. 119 - Modifiche alla L.R. n. 44 del 19951. Ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'ar |
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Art. 120 - Protezione dell'ambiente costiero1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), a svolgere |
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Sezione IV - Inquinamento acustico e atmosferico |
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Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico: |
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Art. 122 - Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di episodi acuti. 2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal |
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Art. 123 - Impianti termici1. È delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi c |
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Sezione V - Gestione dei rifiuti |
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Art. 125 - Principi generali1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base dei seguenti cri |
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Art. 126 - Strumenti della pianificazione1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti: |
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Art. 127 - Piano territoriale regionale1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento: a) alla ridu |
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Art. 128 - Pianificazione provinciale1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR). 2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, anal |
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Art. 129 - Modifiche alla L.R. n. 27 del 19941. La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, recante "Disciplina de |
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Art. 130 - Direttive regionali1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano |
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Art. 131 - Competenze delle Province1. In attuazione dell'art. 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142 alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'au |
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Art. 133 - Garanzie finanziarie1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che i |
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Art. 134 - Interventi di bonifica1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo. 2. Per la realizzazione degli interventi di messa in si |
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Art. 135 - Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 19961. È abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto |
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Art. 137 - Delega in materia di trasporti transfrontalieri1. Sono delegate alle Province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità competente ai sensi della lett. a) del comma 4 del |
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Capo IV - Risorse idriche, difesa del suolo e miniere |
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Sezione I - Funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere |
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Art. 139 - Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 138 è istituito il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, composto da: a) |
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Art. 140 - Principi per l'esercizio delle funzioni1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo nonché la riorganizzazione dei competenti servizi. 2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suol |
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Art. 141 - Gestione dei beni del demanio idrico1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle relative concessioni. 1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico è effettuata in base ai criteri dettati da |
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Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997. |
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Art. 146 - Miniere1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle Province ed ai Comuni. 2. Alle Province compete: a) il rilascio dei permessi di ricerc |
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Art. 147 - Deleghe di funzioni alle Province1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed attività amministrative: a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione; |
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Art. 149 - Deleghe ai Comuni1. Sono delegati ai Comuni: a) le funzioni previste dall'art. 11 della L. 1 novembre 1965, n. 1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione d |
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Art. 150 - Vincolo idrogeologico1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico, in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno pubblico, perdere stabilità o turbare il regime delle acque, sia verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa. 2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi |
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Art. 151 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni1. Gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dagli articoli 147, 148 e 149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della pres |
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Sezione II - Disciplina dei canoni idrici |
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Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica1. In attuazione dell'art. 86 del D. Lgs. n. 112 del 1998, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti: a) per uso irrigazione agricola: 1) “38,73 Euro” N48 per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata, 2) “0,35 Euro” N48 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata; b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, “1.642,33 Euro” N48; |
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Art. 153 - Spese di istruttoria1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica sono determinate in modo forfettario nella misura minima di “154,94 Euro” N48. Se la particolare complessità dell'istruttoria co |
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Art. 154 - Depositi cauzionali1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933 (R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque |
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Art. 155 - Vigilanza e sanzioni amministrative1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21. |
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Art. 156 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come individuate dall'art. 6 del T.U. n. 1775 del 1933 ( |
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Capo V - Opere pubbliche |
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Art. 157 - Funzioni amministrative1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali. 2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente dispo |
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Art. 158 - Realizzazione di opere pubbliche1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell' |
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Art. 159 - Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attività di: a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di es |
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Art. 160 - Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 19751. Sono abrogati il terzo comma dell'a |
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CAPO VI - VIABILITÀ |
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Art. 161 - (Oggetto)1. Il presente capo N1 disciplina l'e |
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Art. 162 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzion |
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Art. 163 - (Rete viaria di interesse regionale)1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella “grande rete” e nella � |
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Art. 164 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 164 ter - (Autostrade regionali)1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità originate e destinate all'interno del territorio della Regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regi |
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Art. 166 - (Classificazione delle strade) |
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Art. 167 - Risorse per la rete viaria di interesse regionale1. La Regione stanzia distintamente, e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse per la rete viaria di interesse regionale.N103 2. Tali risorse sono destinate a: a) interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale ed opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter;N104 b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale |
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Art. 167 ter - (Spese di funzionamento) |
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Art. 167 quater - (Abrogazioni)1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 |
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Capo VII |
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Artt. 168-175 |
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Capo VIII - Protezione civile |
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Art. 176 - Funzioni della Regione1. In materia di protezione civile la Regione: a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998; |
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Art. 177 - Funzioni conferite agli Enti locali1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998. 2. Alle Province sono delegat |
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Art. 178 - Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 19921. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma |
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TITOLO VII - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ |
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Capo I - Sanità |
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Art. 179 - Oggetto1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I d |
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Art. 180 - Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di distretti1. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole " è effettuata", sono soppresse le parole " dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci " fino alle parole "Consulta provinciale di cui all'art. 14". |
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Art. 181 - Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 19941. L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", è così sostituito: "Art. 11 (Conferenza sanitaria territoriale) — 1. È istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta: a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo; b) dal Presidente de |
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Art. 182 - Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 19941. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", è sostituito dal seguente: "1. Gli ambiti territoriali delle Aziende USL della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Città metropolitana, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna di cui al comma 5.". 2. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della |
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Art. 183 - Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 19941. L'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", è sostituito dal seguente articolo: |
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Art. 184 - Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 19941. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole " sentito il Comitato di Distretto " è soppressa la parola "eventualmente". 2. Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994 è così sostituito: "7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri è discip |
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Artt. 185-186 |
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Capo II - Servizi Sociali |
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Art. 187 - Art. 195 |
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Capo III - Istruzione e formazione professionale |
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Art. 196 - Ambiti di intervento |
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Art. 197 - Sistema educativo integrato |
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Art. 198 - Finalità |
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Art. 199 - Definizioni ed ambiti di integrazione |
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Art. 200 - Funzioni della Regione |
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Art. 201 - Funzioni delle Province e dei Comuni |
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Art. 202 - Programmazione della rete scolastica |
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Art. 203 - Diritto allo studio e all'apprendimento |
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Art. 204 - Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato |
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Art. 205 - Accreditamento delle strutture formative |
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Art. 206 - Promozione dell'attività delle Università della terza età |
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Art. 207 - Modifiche alla L.R. n. 25 del 19981. Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, recante "Norme in materia di politiche regionali del lavo |
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Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport |
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Sezione I - Beni e attività culturali |
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Art. 208 - Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato. |
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Art. 209 - Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine: |
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Art. 210 - Commissione per i beni e le attività culturali |
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Sezione II - Spettacolo |
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Art. 211 - Principi1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali: |
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Art. 212 - Funzioni della Regione1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni: |
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Art. 213 - Funzioni degli Enti locali1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni: a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo; b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finali |
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Sezione III - Sport |
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Art. 214 - Attuazione dell'art. 157 del D. Lgs. n. 112 del 19981. In attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998 la Re |
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Art. 215 - Adeguamento della legislazione regionale1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi: a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore d |
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Art. 216 - Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 19851. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11, recante "Norme in materia di promozione delle at |
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TITOLO VIII - POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE REGIME AUTORIZZATORIO |
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Capo I - Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza |
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Sezione I - Principi generali |
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Art. 217 - Oggetto |
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Art. 218 - Finalità del sistema integrato di sicurezza |
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Art. 219 - Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza |
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Sezione II - Promozione della sicurezza |
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Art. 220 - Politiche e interventi |
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Art. 221 - Comitato scientifico |
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Sezione III - Polizia amministrativa regionale e locale |
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Art. 222 - Servizio di polizia amministrativa regionale e locale |
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Art. 223 - Comitato consultivo per la polizia regionale e locale |
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Art. 224 - Contributi regionali |
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Art. 225 - Funzioni di polizia municipale |
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Art. 226 - Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale |
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Art. 227 - Gestione associata dei servizi di polizia municipale |
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Art. 228 - Funzioni delle Province |
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Art. 229 - Segni distintivi |
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Art. 230 - Regolamento di polizia locale |
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Art. 231 - Formazione professionale |
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Art. 232 - Adeguamento |
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Art. 233 - Competizioni su strada1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti: |
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TITOLO IX - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE |
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Art. 234 - Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984 |
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Art. 235 - Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992 |
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Art. 236 - Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994 |
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Art. 237 - Modifiche alla L.R. n. 2 del 19971. Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 genna |
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Art. 238 - Disposizioni transitorie |
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Art. 239 - Abrogazione di norme delle leggi regionali n. 27 del 1985 e n. 51 del 19921. N84 |
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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 240 - Procedimenti in corso1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicar |
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Art. 241 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: 1) L.R. 11 novembre 1972 n. 10, recante: Istituzione di un fondo per prevenzioni nei settori della medicina e assistenza. 2) L.R. 23 gennaio 1973 n. 10, recante: Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici. 3) L.R. 20 febbraio 1973 n. 12, recante: Istituzione di n. 60 borse di studio per iscritti alla scuola di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica. 4) L.R. 25 febbraio 1973 n. 13, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari. 5) L.R. 12 marzo 1973 n. 16, recante: Disposizioni transitorie relative a commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali. 6) L.R. 23 marzo 1973 n. 18, recante: Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge 20/10/1971, n. 912. 7) L.R. 8 giugno 1973 n. 22, recante: Integrazione della somma stanziata con legge regionale 22 novembre 1972, n. 12, relativa a provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane. 8) L.R. 20 novembre 1973 n. 36, recante: Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario. 9) L.R. 27 novembre 1973 n. 40, recante: Integrazione della somma stanziate per l'esercizio 1972 con legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1973 relativa all'adeguamento di disposizioni della Legge statale 12 marzo 1968, n. 326, per iniziative nel campo delle attività turistiche. 10) L.R. 4 marzo 1974 n. 10, recante: Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza. 11) L.R. 6 marzo 1974 n. 12, recante: Norme per il piano regionale ospedaliero. 12) L.R. 3 aprile 1974 n. 13, recante: Abrogazione della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 1973 concernente "Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118". 13) L.R. 27 maggio 1974 n. 20, recante: Contributo alla Società Itticoltura Valli Comacchio S.p.A. (S.I.VAL.CO.) per la redazione dei progetti esecutivi delle opere e degli impianti in attuazione del progetto di massima per il razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio. 14) L.R. 20 giugno 1974 n. 23, recante: Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi. 15) L.R. 9 agosto 1974 n. 37, recante: Assegnazione di un fondo di dotazione di lire 300 milioni nonché di un contributo annuo di lire 100 milioni al Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari dell'Emilia-Romagna. 16) L.R. 19 agosto 1974 n. 40, recante: Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna. 17) L.R. 26 agosto 1974 n. 42, recante: Concessione di contributi a Comuni, Province, Enti di diritto pubblico e loro Consorzi per l'avvio ed il miglioramento di attività termali. 18) L.R. 21 novembre 1974 n. 51, recante: Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza. 19) L.R. 20 dicembre 1974 n. 56, recante: Erogazione all'Ente Regionale per la valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire un miliardo per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali. 20) L.R. 16 gennaio 1975 n. 3, recante: Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli Enti locali e loro Consorzi. 21) L.R. 20 gennaio 1975 n. 4, recante: Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi. 22) L.R. 24 gennaio 1975 n. 7, recante: Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione. 23) L.R. 24 gennaio 1975 n. 8, recante: Interventi straordinari a favore di Comuni e consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido già finanziati negli esercizi 1972 -1973-1974 a norma delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali. 24) L.R. 14 marzo 1975 n. 15, recante: Mantenimento dell'orfano Mauro Russo, vittima dell'attentato al treno "Italicus". 25) L.R. 14 maggio 1975 n. 30, recante: Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia - Romagna. 26) L.R. 19 maggio 1975 n. 34, recante: Mantenimento del minore Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti vittima dell'attentato al treno "Italicus". 27) L.R. 5 giugno 1975 n. 42, recante: Fusione di enti ospedalieri del Consorzio per i Servizi Sanitari e Sociali di Copparo. 28) L.R. 5 giugno 1975 n. 43, recante: Erogazione all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire due miliardi, per favorirne l'attività in conformità ai programmi regionali. 29) L.R. 5 giugno 1975, n. 44, recante: Conferimento all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un'assegnazione finanziaria per la costituzione della S.p.A. " Idrorisorse per lo Sviluppo dell'Emilia-Romagna (IDRO.S.E.R.)". 30) L.R. 11 dicembre 1975 n. 45, recante: Finanziamento dei servizi veterinari - Integrazione della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51. 31) L.R. 13 dicembre 1975 n. 46, recante: Integrazione del fondo previsto dall'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 "Interventi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia". 32) L.R. 24 dicembre 1975 n. 48, recante: Rifinanziamento della Legge regionale 19 agosto 1974, n. 40. |
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