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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 02/02/1974, n. 64
L. 02/02/1974, n. 64
L. 02/02/1974, n. 64
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Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Tipo di strutture e norme tecnicheIn tutti i Comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 2. - Abitati da consolidareIn tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione, per opere di consolidamento di abitato ai sensi del |
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Titolo II- NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE |
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Capo I - NUOVE COSTRUZIONI |
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Art. 3. - Opere disciplinate e gradi di sismicitàTutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Minis |
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Art. 4. - Contenuto delle norme tecnicheLe norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno: a) l’altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zo |
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Art. 5. - Sistemi costruttiviGli edifici possono essere costruiti con: |
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Art. 6. - Edifici in muraturaS’intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzi |
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Art. 7. - Edifici con struttura a pannelli portantiS’ intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l’associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera. |
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Art. 8. - Edifici con strutture intelaiateS’ intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da: |
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Art. 9. - Azioni sismicheL’edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c), e d) e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3: |
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Art. 10. - Verifica delle struttureL’analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente |
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Art. 11. - Verifica delle fondazioniI calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono c |
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Art. 12. - DeroghePossono essere concesse deroghe all’osservanza delle norme tecniche di cui al p |
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Art. 13. - Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanisticiTutti i Comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui |
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Capo II - RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI |
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Art. 14. - SopraelevazioniÉ consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: |
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Art. 15. - RiparazioniLe riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicure |
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Art. 16. - Edifici di speciale importanza artisticaPer l’esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di c |
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Capo III - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI |
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Art. 17. - Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progettiNelle zone sismiche di cui all’articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni. riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante le |
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Art. 18. - Autorizzazione per l’inizio dei lavoriFermo restando l’obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urba |
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Art. 19. - Registro delle denunzie dei lavori |
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Titolo III - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI |
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Art. 20. - Sanzioni penaliChiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti intermini |
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Art. 21. - Accertamento delle violazioniI funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29, appena acc |
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Art. 22. - Sospensione dei lavoriL’ingegnere capo dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’art |
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Art. 23. - ProcedimentoSe nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, |
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Art. 24. - Esecuzione d’ ufficioQualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all&r |
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Art. 25. - Competenza del presidente della giunta regionaleQualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regional |
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Art. 26. - Comunicazione del provvedimento all’ufficio tecnico della regione o al genio civileCopia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precede |
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Art. 27. - Modalità per la esecuzione di ufficioPer gli adempimenti di cui al precedente articolo 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni |
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Art. 28. - Utilizzazione di edificiIl rilascio da parte dei prefetti della licenza d’ uso per gli edifici costruit |
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Art. 29. - Vigilanza per l’osservanza delle norme tecnicheNelle località di cui all’articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all’articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geo |
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Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art 30 - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazioneNon sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione tutti coloro che abbiano iniziato una nuova costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso. |
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Art. 31. - Provvedimenti sostitutivi del prefettoQuando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto pu&og |
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Art. 32. - Costruzioni in corso e progetti già approvatiLe norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la |
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Art. 33. - Costruzioni eseguite col sussidio dello StatoL’inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i qual |
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Art. 34.Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applic |
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