Sent. C. Cass. pen. 02/02/2006, n. 4317 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 02/02/2006, n. 4317

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Zone sismiche - Duplice controllo di ufficio tecnico regionale e comunale. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Zone sismiche - Costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni - Obbligo di preavviso scritto alle sportello unico per il competente ufficio tecnico della Regione. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Zone sismiche - Tettoia - Applicabilità norme antisismiche. 4. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Zone sismiche - Disciplina applicabile.
1. La vigilanza sull'attività edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l'attività edilizia è quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall'ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell'autorità comunale, attinente all'osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla disciplina attuale, che a quella pr

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