Sent. C. Cass. S.U. pen. 23/07/1999, n. 18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. S.U. pen. 23/07/1999, n. 18

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1. Edilizia ed urbanistica - Costruzioni in zone sismiche - Violazione delle norme ex artt. 3 e 20 L. 1974 n. 64 - Reato permanente - Cessazione con i lavori di costruzione. 2. Edilizia ed urbanistica - Costruzioni in zone sismiche - Violazione delle norme ex artt. 17, 18 e 20 L. 1974 n. 64 - Per omissione di denuncia lavori e avviso di inizio lavori - Reato istantaneo.

1. Il reato previsto e punito dagli artt. 3 e 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64, consistente nell'esecuzione di costruzioni in difformità delle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche, ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta.

2. I reati previsti e puniti dagli artt. 17, 18 e 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei.

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