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Sent. C. Cass. pen. 08/10/1999, n. 12156

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1. Edilizia ed urbanistica Attività edilizia Zone sismiche Inizio lavori senza autorizzazione Violazione art. 18, 1°c., L. 1974 n. 64 Conseguenze.
1. In tema di vigilanza sulle costruzioni nelle zone sismiche, l'art. 18, comma 1, L. 2 febbraio 1974 n. 64 - inizio dei lavori senza la preventiva autorizzazione - ha natura di reato permanente e si protrae fino al completamento dell'opera, ovvero fino alla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo o per la desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica.

1. Sull'inizio dei lavori nel campo dell'edilizia in generale (quando si configura), ved. Cass. pen. III 7 ottobre 1998 n. 10505. Sulla disciplina delle costruzioni in zone sismiche ai sensi della L. 2 febbraio 1974 n. 64R ved. Cass. pen. III 24 gennaio-21 aprile 1994 n. 203R e Cass. 18 maggio 1993 n. 5653R.
(L. 2 febbraio 1974 n. 64, art. 18, 1° comma)R

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