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Sent.C. Cass. 22/04/2005, n. 8545

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1. Geometri - Limiti di competenza - Opere in cemento armato - Progettazione - Esclusione (Anche per manufatti «isostatici»).
1. A norma dell'art. 16, lett. m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 nonché dalla L. 1949/144 (recante la tariffa professionale dei geometri), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo art. 16, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando la suddetta competenza comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.

1. Conf. Cass. 15 febbraio 2005 n. 3021 R 2 aprile 1997 n. 2861 R. Ved. Cass. 29 novembre 2000 n. 15327 R; 9 maggio 2000 n. 5873 R. 1a. - Ved. Cass. 30 aprile 2005 n. 6649 [R=W30A056649]
(L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 7; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16; R R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, art. 1; L. 2 marzo 1949 n. 144; R L. 5 novembre 1971 n. 1086; R L. 2 febbraio 1974 n. 64) R

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