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Sent. C. Cass. pen. 26/09/2001, n. 38142

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Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Normativa antisismica L. 1974 n. 64 - Differenza da quella per opere c.a. ex L. 1971 n. 1086.

In tema di edilizia, le disposizioni della normativa antisismica contenute nella L. 2 febbraio 1974 n. 64 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato dettata dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086 - in quanto l'esigenza di maggiore rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato.

Sugli abusi edilizi per i quali si configura un reato ved. Cass. pen. III 1° dicembre 2000 n. 12249 (Sullo stato di necessità con riferimento al reato di costruzione abusiva); Cass. pen. III 11 ottobre 2000 n. 10585 (È onere dell'imputato provare che il reato è caduto in prescrizione); Cass. pen. III 2 ottobre 2000 n. 2099 (Criterio di calcolo del livello dell'edificio ai fini dell'accertamento delle componenti dell'illecito penale previsto dalla legge urbanistica); Cass. pen. II 29 settembre 2000 n. 10284 (Responsabile del reato non sempre è il proprietario); C. Stato IV 29 aprile 2000 n. 2544R (Sanzioni amministrative applicabili); Cass. pen. III 7 aprile 2000 n. 4086 (Demolizione dell'opera abusiva - Condizione per la sospensione condizionale della pena); Cass. pen. V 2 dicembre 1999 n. 13812 (1. Demolizione eventuale; 2. Individuazione dell'autore materiale del reato); Cass. pen. III 19 ottobre 1999 n. 11839 (Nozione di costruzione precaria); Cass. pen. III 15 ottobre 1999 n. 11808 (Natura permanente del reato - Quando cessa); Cass. pen. III 9 ottobre 1999 n. 2294; Cass. pen. III 14 giugno 1999 n. 7626 (L'esecutore dei lavori risponde alla contravvenzione per abusi edilizi qualora abbia materialmente collaborato alla realizzazione dell'illecito con la piena consapevolezza della abusività dei lavori); II 29 aprile 1999 n. 5476 (Il proprietario del suolo che non sia committente od esecutore dei lavori può egualmente in certi casi essere ritenuto responsabile del reato di costruzione abusiva); III 12 marzo 1999 n. 201 [Al reato di violazione delle norme edilizie possono concorrere, oltre ai soggetti indicati dalla legge, anche altri soggetti (Nella specie, il proprietario di betoniera ed autopompa esistenti nel cantiere ove erano in corso lavori abusivi); Cass. pen. III 29 gennaio 1999 n. 1218 e III 23 luglio 1994 n. 8352 e III 23 giugno 1994 n. 7286 e III 27 ottobre 1993 n. 9735 e III 10 settembre 1993 n. 1815 e VI 3 novembre 1992 n. 10635 (Sul criterio di individuazione della cessazione della permanenza del reato per abuso edilizio); III 27 gennaio 1999 n. 1150 (È sufficiente anche un minimo vulnus nel paesaggio perché si configuri il reato edilizio ex art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431); III 13 gennaio 1999 n. 309 (Il reato edilizio ex L. 28 febbraio 1985 n. 47 e L. 85/431 si estingue per oblazione; ma permane l'ordine di rimessa in pristino); III 13 gennaio 1999 n. 294 (Sulla natura propria e le conseguenze del reato edilizio di cui all'art. 20 L. 85/47); V 30 settembre 1998 n. 10309 (La sospensione della pena comminata per un reato edilizio è legittimamente condizionata alla demolizione dell'opera abusiva); III 11 marzo 1998 n. 4444 (La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal proprietario di un immobile abusivo - a norma dell'art. 39, comma 5, L. 23 dicembre 1994 n. 724 - non basta come prova della data di ultimazione dei lavori); III 11 marzo 1998 n. 3022 (Sulla fattispecie prevista dall'art. 20, lett. a), L. 85/47); III 24 febbraio 1998 n. 4262 (Sui presupposti per l'automaticità dell'effetto oblatorio del reato previsto dall'art. 7, commi 1 e 3, L. 85/47); V 19 febbraio 1998 n. 2078 (L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva, di cui all'art. 20 L. 85/47, travolge l'ordine della sua demolizione); III 15 gennaio 1998 n. 460 (In tema di violazioni edilizie può sussistere la responsabilità penale del direttore dei lavori per la prospettazione di prestazioni fittizie); III 27 settembre 1997 n. 8723R e anche, sulla violazione di sigilli, VI 26 marzo 1993 n. 2996 (La prosecuzione di attività edilizia su area sequestrata per un commesso reato edilizio configura violazione di sigilli); III 13 novembre 1995 n. 11085 (la sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalle norme vigenti può applicarsi anche alle violazioni dei vincoli paesistici); III 11 ottobre 1995 n. 10262 (Sul calcolo della prescrizione per i reati edilizi commessi prima della L. 23 dicembre 1994 n. 724); III 7 aprile 1995 n. 661 (Possibilità ed effetti del sequestro preventivo disposto, anche dopo la richiesta di condono edilizio, per un reato edilizio); III 23 gennaio 1995 n. 3459 (Se la concessione edilizia rilasciata è solo illegittima ma non illecita non si configura il reato di costruzione in assenza di concessione previsto dall'art. 20, lett. b) L. 85/47); III 5 ottobre 1994 n. 10435 (Si configura un reato con l'inosservanza dell'obbligo di esposizione degli estremi della concessione edilizia imposto dall'art. 20, lett. a), L. 85/47) e, contra, III 10 febbraio 1992 n. 11 (secondo la quale l'omessa esposizione di controllo con i dati della concessione edilizia non costituisce reato); III 23 luglio 1994 n. 8353 (Nozione di pertinenza prevista, in materia di reato edilizio, dalla L. 25 marzo 1982 n. 94); III 2 luglio 1994 n. 7559 (Criterio di svalutazione di una costruzione per stabilire se è interamente difforme rispetto alla concessione edilizia e se si è quindi commesso un reato); III 21 giugno 1994 n. 1428 (Nel caso di un reato per violazione di leggi regionali modificative di norme di controllo dell'attività edilizia è applicabile l'art. 20, lett. a) L. 85/47); III 16 giugno 1994 n. 7076 (L'oblazione prevista dall'art. 38 L. 85/47 può estinguere un reato edilizio) e anche, nello stesso senso, Cass. pen. S.U. 10 gennaio 1994 n. 72; VI 30 maggio 1994 n. 6337 [Le tre ipotesi di reato urbanistico previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della L. 85/47]; III 26 maggio 1994 n. 6178 (Qualora venga commesso reato edilizio non è applicabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità); III 23 aprile 1994 n. 4711 e III 5 maggio 1992 n. 5331R (L'amnistia ex D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 è inapplicabile per un reato edilizio commesso in zone vincolate); III 23 aprile 1994 n. 4699 [Sulla fattispecie del reato di cui all'art. 20, lett. c) della L. 85/47]; VI 21 aprile 1994 n. 4614 (Sulle condizioni per la sospensione del procedimento penale avviato per un reato edilizio); III 7 febbraio 1994 n. 1336 (L'esecuzione di una variante in corso d'opera può configurare un reato edilizio); III 25 gennaio 1994 n. 2469 (Sulla individuazione del momento di ultimazione lavori, in un procedimento per reato edilizio); S.U. 21 dicembre 1993 n. 11635 [Sull'art.. 20, 1° comma, lett. a) L. 85/47 - che ha natura di norma penale in bianco - in tema di reato edilizio: quando è configurabile e conseguenze]; III 18 dicembre 1993 n. 11602 (In caso di reato per costruzione abusiva realizzata dal conduttore non sussiste responsabilità del locatore, che non ha obbligo di vigilanza in questo senso); III 14 settembre 1993 n. 8537 (La costruzione abusiva in zone sismiche configura reato di natura permanente); III 22 dicembre 1992 n. 12701 (Sul reato edilizio consumato con attività svolta in vigenza di concessione); III 13 novembre 1992 n. 10957 (1. L'amnistia ex D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 non è applicabile in caso di reato edilizio per violazione di vincoli ex art. 33, 1° comma, L. 85/47; è applicabile per limitata entità - da valutare - di volumi edilizi abusivi), e (sulla seconda parte) IV 20 gennaio 1992 n. 471 VI 3 novembre 1992 n. 10611 (La prosecuzione di lavori edili bloccati da sequestro penale non configura reato ex art. 334 Cod.pen.); VI 13 ottobre 1992 n. 9791 (Qualora, nel caso di reato edilizio, si giunga ad un patteggiamento, la mancata previsione, nelle trattative, dell'obbligo di demolizione della costruzione abusiva è irrilevante ai fini della validità degli accordi); III 30 luglio 1992 n. 8532; III 5 maggio 1991 n. 5331; III 14 marzo 1992 n. 2706 (La demolizione della costruzione edilizia realizzata non è sufficiente ad estinguere il reato edilizio commesso); III 7 febbraio 1992 n. 1078 (Costituisce reato la violazione di ordinanza di sospensione lavori pur non notificata ma effettivamente conosciuta); III 7 febbraio 1992 n. 1050 (In caso di reato edilizio commesso nel corso dell'esecuzione di un appalto di opere pubbliche comunali la responsabilità è del committente, da individuare).


(L. 5 novembre 1971 n. 1086R; L. 2 febbraio 1974 n. 64)R

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A cura di:
  • Alfonso Mancini