Sent. C. Cass. pen. 21/01/2008, n. 3069 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP8083

Sent. C. Cass. pen. 21/01/2008, n. 3069

51277 51277
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Costruzioni in zone sismiche - Omissione di denuncia lavori e di avviso inizio lavori - Violazione delle norme ex artt. 17, 18 e 20 L. 1974/64 (trasfuse in artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 01/380) - Reati permanenti
1. Secondo la Cassazione S.U. 99/18, i reati previsti dagli artt. 17, 18 e 20 della L. 2 febbraio 1974 n. 64, (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche),- che sono stati poi trasfusi negli artt. 93, 94 e 95 del T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - consistenti nella omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell’avviso dell’inizio dei lavori, hanno natura istantanea. Tuttavia, il reato di cui agli artt. 94 e 95 D.P.R. 2001/380, permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica (che non sia di bassa sismicità) termina il lavoro ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Sino a questo momento, persiste il carattere antigiuridico della condotta commissiva del contravventore, che prosegue lavori non autorizzati. In conclusione, atteso che sono istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene, i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 2001/380 devono ritenersi permanenti.

1. Cass. S.U. 14 luglio 1999 n. 18 (da cui dissente questa sentenza) la quale è conforme, da ultima, alla Cass. Pen. III 19 marzo 1999 n. 7873. 1a. Ved. Cass. 22 giugno 2007 n. 14606 R
(L. 2 febbraio 1974 n. 64, artt. 17, 18 e 20; RD.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 93, 94 e 95)R

Dalla redazione